Art. 7.
                   Tirocinio operativo certificato

    1.  Per  tirocinio operativo certificato si intende un periodo di
formazione  intensivo  in  affiancamento  presso associazioni, enti o
societa'  pubbliche  o  private  che  erogano  servizi  turistici e/o
culturali  o presso una figura professionale turistica gia' abilitata
ed iscritta in apposito registro; in particolare:
      a) per   la   professione   di   guida  turistica  e  di  guida
ambientale-escursionistica,   la  certificazione  di  tirocinio  deve
essere  rilasciata  da  associazioni,  enti  o  societa'  pubbliche o
private  che  erogano  servizi  turistici  e/o  culturali  o da guide
professioniste abilitate ed iscritte nei registri e deve attestare la
pratica   dell'attivita'   di   guida   per   il   periodo   indicato
rispettivamente  dalle  lettere a)  e  b)  del  comma 2  dell'Art. 5,
nonche' almeno dieci prestazioni di guida in affiancamento alla guida
professionista;
      b) per  guida turistica sportiva la certificazione di tirocinio
deve  essere  rilasciata,  per ciascuna delle specialita' individuate
con  deliberazione della giunta regionale, di cui alla lettera c) del
comma 2  dell'Art.  5,  da  un  istruttore  abilitato ed iscritto nel
registro e deve attestare la pratica dell'attivita' di istruzione per
ciascuna disciplina per il periodo indicato dalla medesima lettera e)
in affiancamento all'istruttore professionista;
      c) per  il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo di
cui  all'Art. 3 la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata
dal  rappresentante legale di un'agenzia di viaggio e turismo o da un
direttore  tecnico  di  agenzia  di viaggio abilitato ed iscritto nel
registro e deve attestare la frequentazione della struttura operativa
e  la  pratica  dell'attivita'  di  direzione  tecnica per il periodo
indicato  dal  comma 3 dell'Art. 3 in affiancamento al rappresentante
legale o al direttore dell'agenzia.