Art. 8. Disciplina transitoria dell'accesso alla professione 1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto nei registri di cui all'Art. 6 tutti coloro i quali operano professionalmente e regolarmente nel settore del turismo con specializzazioni per le quali non era istituito l'albo sotto la previgente disciplina, ovvero per le quali, pur esistendo l'albo, non si era regolarmente provveduto ad effettuare gli esami di abilitazione per l'accesso, che possano documentare esperienza di almeno tre anni anche in modo non esclusivo e continuativo di esercizio regolare e professionale nello specifico settore e ne facciano domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presso la competente segreteria. Entro gli stessi termini, ai fini dell'iscrizione di diritto nei registri di cui all'Art. 6, possono fare domanda coloro che hanno frequentato corsi di almeno 600 ore, comprensivi di stage formativi con esame finale di qualifica, riconosciuti dalla Regione autonoma della Sardegna e/o dal Ministero della pubblica istruzione e/o dall'Unione europea nel settore ambientale. 2. La segreteria dei registri, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, comunica l'esito dell'istruttoria alla Regione ai fini dell'iscrizione al registro del professionista. Alla verifica dei requisiti, alla successiva iscrizione o al diniego della stessa deve procedersi entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Fra i requisiti necessari per la documentazione dell'esperienza professionale rilevano, fra gli altri, contratti di lavoro con specificazione di mansioni, possesso di partita IVA lettere di incarico, fatture, dichiarazioni dei redditi, ricevute di pagamento di imposte e di versamento di oneri previdenziali connessi e compatibili con l'attivita' professionale turistica, atti amministrativi e in genere documenti dai quali si desuma incontrovertibilmente l'esercizio per almeno tre anni delle attivita' professionali turistiche per le quali si richiede l'iscrizione. 3. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 dell'Art. 9, la Regione indice una sessione straordinaria di esami per ciascuna delle categorie professionali previste per coloro i quali, pur non in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 5, abbiano almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore. 4. Il superamento dell'esame di abilitazione attribuisce il diritto ad iscriversi ai registri professionali di cui agli articoli precedenti.