Art. 6. Vincolativita' degli standard di qualita' 1. In attuazione dell'Art. 7, comma 1, lettera d), della Legge, le carte dei servizi recepiscono gli standard di qualita' della prestazione complessivamente definiti ai sensi del regolamento. A tal fine, le deliberazioni della giunta regionale di cui all'Art. 3, comma 4, specificano quali degli indicatori devono essere inclusi nelle carte dei servizi, con riguardo a quelli che presentano specifico rilievo per gli utenti. 2. In attuazione dell'Art. 6, comma 1, lettera c), della legge, il livello e la qualita' delle prestazioni costituiscono parte integrante del contratto di servizio. A tal fine, le deliberazioni della giunta regionale di cui all'Art. 3, comma 4, determinano quali degli indicatori devono essere inclusi nel contratto di servizio.