Art. 6.
              Vincolativita' degli standard di qualita'
    1.  In  attuazione dell'Art. 7, comma 1, lettera d), della Legge,
le  carte  dei  servizi  recepiscono  gli  standard di qualita' della
prestazione complessivamente definiti ai sensi del regolamento. A tal
fine,  le  deliberazioni  della  giunta  regionale di cui all'Art. 3,
comma  4,  specificano  quali  degli indicatori devono essere inclusi
nelle  carte  dei  servizi,  con  riguardo  a  quelli  che presentano
specifico rilievo per gli utenti.
    2.  In  attuazione dell'Art. 6, comma 1, lettera c), della legge,
il  livello  e  la  qualita'  delle  prestazioni  costituiscono parte
integrante  del  contratto  di servizio. A tal fine, le deliberazioni
della  giunta regionale di cui all'Art. 3, comma 4, determinano quali
degli indicatori devono essere inclusi nel contratto di servizio.