Art. 7. Rispetto degli standard di qualita' 1. Il rispetto degli standard di qualita' costituisce per gli operatori del settore dei servizi uno specifico obbligo giuridico, in adempimento a quanto previsto dall'Art. 2, comma 9, lettera g), dall'Art. 6, comma 1, lettera c) e dall'Art. 7, comma 1, lettera d), della legge. 2. Il Garante, investito dall'Art. 3 della legge del compito di vigilanza sull'applicazione della legge medesima in funzione della tutela degli utenti, assume le opportune misure in ordine al mancato rispetto dei predetti standard da parte degli operatori, segnalando tale comportamento nei documenti informativi o negli atti trasmessi ad altre istituzioni o adottando al riguardo specifiche determinazioni attinenti la funzione di vigilanza, in armonia con i poteri conferitigli dalla normativa vigente. 3. In ogni caso il Garante valuta il rispetto degli standard di qualita' in relazione alle informazioni che trasmette alla Regione in ordine al rilascio agli operatori dell'attestazione annuale di eccellenza di cui all'Art. 8, comma 4, della Legge.