Art. 7.
                 Rispetto degli standard di qualita'
    1.  Il  rispetto  degli  standard di qualita' costituisce per gli
operatori del settore dei servizi uno specifico obbligo giuridico, in
adempimento  a  quanto  previsto  dall'Art.  2,  comma 9, lettera g),
dall'Art.  6, comma 1, lettera c) e dall'Art. 7, comma 1, lettera d),
della legge.
    2.  Il  Garante, investito dall'Art. 3 della legge del compito di
vigilanza  sull'applicazione  della  legge medesima in funzione della
tutela  degli utenti, assume le opportune misure in ordine al mancato
rispetto  dei  predetti standard da parte degli operatori, segnalando
tale  comportamento  nei documenti informativi o negli atti trasmessi
ad   altre   istituzioni   o   adottando   al   riguardo   specifiche
determinazioni  attinenti  la funzione di vigilanza, in armonia con i
poteri conferitigli dalla normativa vigente.
    3.  In  ogni caso il Garante valuta il rispetto degli standard di
qualita' in relazione alle informazioni che trasmette alla Regione in
ordine  al  rilascio  agli  operatori  dell'attestazione  annuale  di
eccellenza di cui all'Art. 8, comma 4, della Legge.