Art. 8. Controllo sul rispetto degli standard di qualita' 1. Gli enti locali vigilano sul rispetto degli standard di qualita' stabiliti ai sensi del regolamento. 2. L'osservatorio esercita, nell'ambito dei compiti attribuitigli dall'Art. 4 della Legge, il monitoraggio ed il controllo sul rispetto degli standard di qualita', anche attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla qualita' dei servizi di cui al comma 2, lettera a), del suddetto Art. 4. 3. I risultati dell'attivita' di monitoraggio e controllo di cui al comma 2, oltre ad essere inviati al garante, confluiscono nel rapporto annuale da inviare al consiglio regionale ai sensi dell'Art. 4, comma 3, della legge.