Art. 4.
                   Azioni regionali per i giovani

    1.  Per  conseguire  le  finalita'  di cui all'Art. 1, la Regione
assume  un  ruolo  attivo  di  interlocutore  con  i  giovani, con le
famiglie,  con  gli  enti  locali,  con le strutture formative, con i
soggetti  pubblici  e  privati  del  mondo  economico  e  del lavoro,
promuovendo  e  coordinando  gli  interventi rivolti ad adolescenti e
giovani.
    2. Per perseguire le finalita' di cui al comma 1 la Regione:
      a) attiva,  con  le  modalita'  indicate nel capo III, un forum
permanente  dei  soggetti  che  coordinano  e promuovono le politiche
giovanili;
      b) favorisce  la  partecipazione  dei  giovani  alla vita della
comunita',   anche   a   livello   istituzionale,   come  espressione
dell'esercizio della cittadinanza e della rappresentanza;
      c) esamina,   anche  con  il  concorso  dei  soggetti  e  degli
organismi   individuati   nel  presente  capo,  la  situazione  della
condizione  giovanile  nel territorio regionale, rilevando i bisogni,
le  aspettative  e  i  disagi espressi dai giovani e, in particolare,
mettendo in atto le azioni che ne favoriscono l'emersione;
      d)   sostiene  la  realizzazione  di  strutture  e  di  servizi
informativi  per  i  giovani  nelle  realta' che ne sono sprovviste e
provvede  alla  qualificazione  di  quelli  gia' attivati, tramite la
promozione  degli  informagiovani  e  degli altri centri informativi,
favorendo la loro messa in rete e il loro coordinamento;
      e) sostiene  la  comunicazione  tra i giovani, anche tramite il
portale   dei   giovani,  coinvolgendoli  nell'elaborazione  e  nella
gestione   dello   stesso  e  nell'utilizzo  di  altri  strumenti  di
comunicazione e di informazione;
      f)sostiene i progetti per i giovani;
      g) favorisce la diffusione di spazi e di strutture che svolgano
la funzione di centri di aggregazione giovanile;
      h) promuove l'adozione della carta giovani;
      i) promuove   la  collaborazione  con  universita'  e  istituti
scolastici al fine di realizzare le finalita' della presente legge;
      j) promuove  interventi per favorire l'orientamento dei giovani
e il loro inserimento nel mondo del lavoro.
    3.  La  Regione  promuove  la conferenza regionale e le assemblee
provinciali, coinvolgendo scuole, universita' ed enti locali.