Art. 6.
                  Comitato tecnico interdirezionale

    1.  La  Regione  istituisce un Comitato tecnico interdirezionale,
presieduto   dall'assessore   regionale   competente  in  materia  di
politiche  giovanili,  composto  dai  rappresentanti  delle direzioni
centrali coinvolte negli obiettivi di politica giovanile.
    2.  Il  Comitato  e'  costituito con decreto del Presidente della
Regione e ha compiti di:
      a) consulenza  e supporto alle esigenze del forum regionale dei
giovani;
      b) analisi   degli   interventi   realizzati   dalle  strutture
regionali  a  favore dei giovani in relazione ai programmi di livello
regionale, nazionale ed europeo;
      c) predisposizione   del   piano  triennale  per  le  politiche
giovanili.
    3.  Il  Comitato  esercita  funzioni di vigilanza sulle attivita'
finanziate ai sensi della presente legge.