Art. 6. Comitato tecnico interdirezionale 1. La Regione istituisce un Comitato tecnico interdirezionale, presieduto dall'assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, composto dai rappresentanti delle direzioni centrali coinvolte negli obiettivi di politica giovanile. 2. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della Regione e ha compiti di: a) consulenza e supporto alle esigenze del forum regionale dei giovani; b) analisi degli interventi realizzati dalle strutture regionali a favore dei giovani in relazione ai programmi di livello regionale, nazionale ed europeo; c) predisposizione del piano triennale per le politiche giovanili. 3. Il Comitato esercita funzioni di vigilanza sulle attivita' finanziate ai sensi della presente legge.