Art. 5.
Albo  regionale  delle  organizzazioni  della  minoranza  linguistica
                               slovena

   1. E' istituito, presso la Direzione centrale istruzione, cultura,
sport  e  pace, l'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza
linguistica   slovena  nella  Regione,  di  seguito  denominato  Albo
regionale.
   2.  L'Albo  regionale si articola in sei sezioni, nelle quali sono
inserite,   rispettivamente,   le   seguenti   categorie  di  enti  e
organizzazioni della minoranza linguistica slovena:
   a)  organizzazioni  di  riferimento  della  minoranza  linguistica
slovena di cui all'art. 6;
   b)  associazioni  culturali,  comprendente  le  associazioni  e le
organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, operanti
nel  settore  culturale,  educativo  e della ricerca, nonche' le loro
organizzazioni rappresentative di livello provinciale o regionale;
   c)  associazioni  sportive,  comprendente  le  associazioni  e  le
organizzazioni senza scopo di lucro, operanti nel settore dello sport
e delle attivita' ricreative;
   d) organizzazioni sociali e di categoria, quali:
   1)  associazioni,  istituti e organizzazioni senza scopo di lucro,
incluse  le  cooperative,  che svolgono la loro attivita' nei settori
dell'assistenza    sanitaria    e    sociale,    del    volontariato,
dell'accoglienza   e  dell'assistenza  ai  minori,  ivi  comprese  le
attivita'  educative  e  di  doposcuola,  nonche'  le  organizzazioni
operanti nel settore della gestione e valorizzazione del territorio;
   2)   organizzazioni   associative  delle  categorie  economiche  e
organizzazioni  sindacali,  ai  sensi  dell'art.  22  della  legge n.
38/2001;
   e)  mezzi di informazione, comprendente case editrici, organizzate
anche  nella  forma  di  cooperative  o  di societa' commerciali, che
producono pubblicazioni periodiche e librarie e materiali audiovisivi
e  multimediali,  anche  su  supporto  magnetico  e digitale, nonche'
emittenti radiofoniche e televisive;
   f)  enti  proprietari  e/o  gestori  di  immobili  destinati  alle
attivita'  culturali,  educative,  di  ricerca, sportive, ricreative,
sociali,  di  categoria, nonche' editoriali svolte dagli enti e dalle
organizzazioni di cui al presente comma.
   3. L'iscrizione all'Albo regionale e' condizione necessaria per la
stipulazione  di  convenzioni  con  la  Regione  e  per  l'accesso ai
contributi previsti dalla presente legge.
   4.  L'iscrizione  e  la  cancellazione  dall'Albo  regionale  sono
disposte dall'assessore regionale competente per materia.
   5.  Le  modalita'  e i criteri per l'iscrizione e la cancellazione
dall'Albo  regionale  e  per la tenuta del medesimo sono definiti con
regolamento  regionale,  da  emanare  entro  sei  mesi  dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sentita  la Commissione
consultiva  di cui all'art. 8 e la Commissione consiliare competente,
che  si  esprime  entro  trenta  giorni dalla data di ricezione della
relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.
   6.  Ciascuna  realta'  richiedente l'iscrizione all'Albo regionale
deve produrre il bilancio relativo dell'ultimo esercizio concluso.
   7.   Il   riconoscimento   del   carattere  di  rappresentativita'
all'interno  della minoranza slovena di organizzazioni sindacali e di
categoria,  ai sensi dell'art. 22 della legge n. 38/2001, costituisce
titolo  per  l'iscrizione all'Albo regionale, nella sezione di cui al
comma 2, lettera d).