Art. 5. Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena 1. E' istituito, presso la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, l'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena nella Regione, di seguito denominato Albo regionale. 2. L'Albo regionale si articola in sei sezioni, nelle quali sono inserite, rispettivamente, le seguenti categorie di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena: a) organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'art. 6; b) associazioni culturali, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, operanti nel settore culturale, educativo e della ricerca, nonche' le loro organizzazioni rappresentative di livello provinciale o regionale; c) associazioni sportive, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, operanti nel settore dello sport e delle attivita' ricreative; d) organizzazioni sociali e di categoria, quali: 1) associazioni, istituti e organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, che svolgono la loro attivita' nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, del volontariato, dell'accoglienza e dell'assistenza ai minori, ivi comprese le attivita' educative e di doposcuola, nonche' le organizzazioni operanti nel settore della gestione e valorizzazione del territorio; 2) organizzazioni associative delle categorie economiche e organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 38/2001; e) mezzi di informazione, comprendente case editrici, organizzate anche nella forma di cooperative o di societa' commerciali, che producono pubblicazioni periodiche e librarie e materiali audiovisivi e multimediali, anche su supporto magnetico e digitale, nonche' emittenti radiofoniche e televisive; f) enti proprietari e/o gestori di immobili destinati alle attivita' culturali, educative, di ricerca, sportive, ricreative, sociali, di categoria, nonche' editoriali svolte dagli enti e dalle organizzazioni di cui al presente comma. 3. L'iscrizione all'Albo regionale e' condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la Regione e per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge. 4. L'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale sono disposte dall'assessore regionale competente per materia. 5. Le modalita' e i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale e per la tenuta del medesimo sono definiti con regolamento regionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 8 e la Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere. 6. Ciascuna realta' richiedente l'iscrizione all'Albo regionale deve produrre il bilancio relativo dell'ultimo esercizio concluso. 7. Il riconoscimento del carattere di rappresentativita' all'interno della minoranza slovena di organizzazioni sindacali e di categoria, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 38/2001, costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo regionale, nella sezione di cui al comma 2, lettera d).