Art. 27. Annullamento dei diritti di credito 1. La Giunta regionale e' autorizzata, individuandone opportunamente le condizioni e le modalita', a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa. 2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile e' fissato in € 10,00.