Art. 28. Limite per gli impegni 1. Gli stanziamenti di spesa per competenza costituiscono, a termini dell'ordinamento vigente, limiti insuperabili nell'assunzione degli impegni da parte dei competenti Organi. 2. L'operativita' di tutte le leggi regionali autorizzative di spesa resta conseguentemente limitata in modo non derogabile. 3. Ove di necessita', gli interventi contemplati dalle leggi stesse devono essere proporzionalmente ridotti in rapporto all'entita' degli stanziamenti iscritti per competenza.