Art. 29.
                       Erogazione delle spese

   1.  L'erogazione  delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa
seguono,  di nonna, l'andamento effettivo dei tempi di deflusso delle
disponibilita'  regionali  sul  conto  speiale acceso presso la Banca
d'Italia  - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato nel rispetto
delle  norme sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984,
n. 270 e dell'art. 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.