Art. 30.
                    Disposizioni per i pagamenti

   1.  L'invio  dei  documenti  contabili  di  spesa  alla  Tesoreria
regionale  segue  le  disponibilita' regionali esistenti sul conto di
contabilita'  speciale  acceso  presso la Banca d'Italia - Sezione di
tesoreria provinciale dello Stato.
   2.  Devono  essere  comunque  inviati  alla  Tesoreria regionale i
documenti  contabili  di  spesa  il cui ritardo nella loro estinzione
potrebbe comportare un aggravio di oneri a carico della Regione.
   3.  Le  eventuali  anticipazioni di cassa che si dovessero rendere
necessarie  per  quanto  stabilito nei commi precedenti sono concesse
nel  corso dell'esercizio nei limiti e secondo le modalita' stabilite
dall'art.  10,  comma  5,  della  legge  16  maggio  1970,  n. 281, e
successive modificazioni ed integrazioni e della legislazione statale
vigente in materia.