Art. 32.
   Agenzia regionale per l'informatica e la telematica - A.R.I.T.

   1. Ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3
e'  approvato  l'allegato  bilancio  per l'esercizio finanziario 2008
dell'Agenzia regionale per l'informatica e la Telematica - A.R.I.T.
   2.  Ai  sensi dell'art. 25 della legge regionale 14 marzo 2000, n.
25, e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa
del   bilancio  regionale,  dei  seguenti  stanziamenti  relativi  al
finanziamento in favore dell'A.R.I.T.:
   euro  900.000,00  al  capitolo  02.01.013  -  11517 - per spese di
funzionamento;
   euro   0,00   al  capitolo  02.02.011  -  12432  -  per  spese  di
investimento.
   3.  Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge  l'A.R.I.T. e' tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione
del  bilancio  cosi'  da  renderlo  compatibile  con  le assegnazioni
disposte.
   4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.