Art. 33. Ente Abruzzo lavoro 1. Ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 e' approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2008 dell'Ente Abruzzo lavoro; 2. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 76, e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell'Ente Abruzzo lavoro: euro 650.000,00 al capitolo 11.01.001 - 21412 - per attivita' ed iniziative dell'istituto. 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Ente Abruzzo lavoro e' tenuto ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio cosi' da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte. 4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.