Art. 33.
                         Ente Abruzzo lavoro

   1. Ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3
e'  approvato  l'allegato  bilancio  per l'esercizio finanziario 2008
dell'Ente Abruzzo lavoro;
   2.  Ai  sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 settembre 1998,
n.  76,  e'  autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della
spesa  del  bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al
finanziamento in favore dell'Ente Abruzzo lavoro:
   euro  650.000,00  al capitolo 11.01.001 - 21412 - per attivita' ed
iniziative dell'istituto.
   3.  Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge  l'Ente Abruzzo lavoro e' tenuto ad adottare i provvedimenti di
variazione   del  bilancio  cosi'  da  renderlo  compatibile  con  le
assegnazioni disposte.
   4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.