Art. 34.
          Aziende per il diritto allo studio universitario

   1. Ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3
sono  approvati gli allegati bilanci per l'esercizio finanziario 2008
delle  aziende  per  il  diritto allo studio universitario di Teramo,
Chieti e L'Aquila.
   2. Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 6 dicembre 1994, n.
91  e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa
del   bilancio  regionale,  dei  seguenti  stanziamenti  relativi  al
finanziamento in favore delle suddette aziende:
   euro  7.400.000,00  al  capitolo  10.01.002  -  41511,  per  spese
correnti;
   euro  0,00  al  capitolo  10.01.001  -  42322,  per spese in conto
capitale.
   3.  Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge  la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende
che,  entro  i  trenta  giorni  successivi, sono tenute ad adottare i
provvedimenti  di  variazione dei predetti bilanci, cosi' da renderli
compatibili con le assegnazioni disposte.
   4. In caso di inadempimento, si' provvede in via sostitutiva.