Art. 35.
  Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo - A.R.S.S.A.

   1. Ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3
e'  approvato  l'allegato  bilancio  per l'esercizio finanziario 2008
dell'Agenzia   regionale   per  i  servizi  di  sviluppo  agricolo  -
A.R.S.S.A.
   2.  Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 1° giugno 1996, n.
29, e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa
del   bilancio  regionale,  dei  seguenti  stanziamenti  relativi  al
finanziamento in favore dell'A.R.S.S.A.:
   euro  13.229.000,00 al capitolo 07.01.015 - 101580 - per oneri per
il personale e per le spese di funzionamento;
   euro  1.500.000,00  al capitolo 07.02.017 - 102380 - per attivita'
ed iniziative d'istituto.
   3.  Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge   l'A.R.S.S.A.   e'  tenuta  ad  adottare  i  provvedimenti  di
variazione   del  bilancio  cosi'  da  renderlo  compatibile  con  le
assegnazioni disposte.
   4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.