Art. 36.
        Azienda di Promozione turistica regionale - A.P.T.R.

   1.  Ai  sensi dell'art. 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n.
3,  e' approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2008
dell'Azienda di promozione turistica regionale - A.P.T.R.
   2.  Ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 giugno 1997, n.
3  e' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa
del   bilancio  regionale,  del  seguente  stanziamento  relativo  al
finanziamento in favore dell'A.P.T.R.:
   euro  4.000.000,00 al cap. 09.01.002 - 241585 - per contributi per
il funzionamento dell'Azienda.
   3.  Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge,  l'Azienda  di  promozione turistica regionale - A.P.T.R. - e'
tenuta  ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio, cosi'
da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
   4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.