Art. 36. Azienda di Promozione turistica regionale - A.P.T.R. 1. Ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, e' approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2008 dell'Azienda di promozione turistica regionale - A.P.T.R. 2. Ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 3 e' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'A.P.T.R.: euro 4.000.000,00 al cap. 09.01.002 - 241585 - per contributi per il funzionamento dell'Azienda. 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Azienda di promozione turistica regionale - A.P.T.R. - e' tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio, cosi' da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte. 4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.