Art. 38. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 2008. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 31 dicembre 2007 DEL TURCO (Omissis)