Art. 10.
      Modifica all'art. 27 della legge regionale n. 50 del 1994

   1. Al comma 6 dell'art. 27 della legge regionale 20 dicembre 1994,
n.  50 (norme in materia di programmazione, contabilita', contratti e
controllo  delle  Aziende  unita'  sanitarie  locali  e delle Aziende
ospedaliere)  e'  aggiunto  il seguente periodo: «La giunta regionale
puo'  altresi'  autorizzare  l'esperimento  della  trattativa privata
diretta,  tenuto  comunque  conto della congruita' del corrispettivo,
quando  sussistano  ragioni di interesse pubblico ed il bene immobile
da   alienarsi  risulti  assoggettato  a  destinazioni  specifiche  o
vincolate  per effetto di programmi o provvedimenti di pianificazione
territoriale,  di  riqualificazione  urbana  o  concernenti la tutela
storico-artistica  ed  architettonica  del  bene, adottati secondo le
disposizioni vigenti.».