Art. 10. Modifica all'art. 27 della legge regionale n. 50 del 1994 1. Al comma 6 dell'art. 27 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (norme in materia di programmazione, contabilita', contratti e controllo delle Aziende unita' sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere) e' aggiunto il seguente periodo: «La giunta regionale puo' altresi' autorizzare l'esperimento della trattativa privata diretta, tenuto comunque conto della congruita' del corrispettivo, quando sussistano ragioni di interesse pubblico ed il bene immobile da alienarsi risulti assoggettato a destinazioni specifiche o vincolate per effetto di programmi o provvedimenti di pianificazione territoriale, di riqualificazione urbana o concernenti la tutela storico-artistica ed architettonica del bene, adottati secondo le disposizioni vigenti.».