Art. 11.
      Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 21 del 2003

   1.  I  commi  2  e  3 dell'art. 3 della legge regionale 20 ottobre
2003,  n.  21  (Istituzione  dell'Azienda  unita' sanitaria locale di
Bologna  - modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19) sono
sostituiti dai seguenti:
   «2.  Il  comitato  e'  composto  dal Presidente della provincia di
Bologna, o suo delegato, dai presidenti delle conferenze territoriali
sociali  e  sanitarie  di  Bologna  e  di Imola, ed in. ogni caso dai
sindaci del comune di Bologna e del comune di Imola, o loro delegati,
dai  presidenti dei comitati di distretto del territorio provinciale,
o  loro delegati, nonche' dal rettore dell'Universita' degli studi di
Bologna,   o   suo   delegato.   Alle   riunioni  del  comitato  sono
permanentemente invitati, senza diritto di voto, i direttori generali
delle  Aziende  sanitarie  operanti in ambito provinciale, nonche' il
direttore generale degli istituti ortopedici Rizzoli.
   3.  Il  comitato  garantisce  il coordinato sviluppo dei programmi
delle  conferenze  territoriali  sociali  e sanitarie di Bologna e di
Imola,  con  riferimento  sia  alle  politiche per la salute e per il
benessere sociale, sia al funzionamento ed all'erogazione dei servizi
sanitari, socio-sanitari e sociali.».