Art. 11. Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 21 del 2003 1. I commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 21 (Istituzione dell'Azienda unita' sanitaria locale di Bologna - modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19) sono sostituiti dai seguenti: «2. Il comitato e' composto dal Presidente della provincia di Bologna, o suo delegato, dai presidenti delle conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola, ed in. ogni caso dai sindaci del comune di Bologna e del comune di Imola, o loro delegati, dai presidenti dei comitati di distretto del territorio provinciale, o loro delegati, nonche' dal rettore dell'Universita' degli studi di Bologna, o suo delegato. Alle riunioni del comitato sono permanentemente invitati, senza diritto di voto, i direttori generali delle Aziende sanitarie operanti in ambito provinciale, nonche' il direttore generale degli istituti ortopedici Rizzoli. 3. Il comitato garantisce il coordinato sviluppo dei programmi delle conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola, con riferimento sia alle politiche per la salute e per il benessere sociale, sia al funzionamento ed all'erogazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.».