Art. 6.
Certificati  e procedure autorizzative in materia di igiene e sanita'
                              pubblica

   1.  A  norma  dell'art.  117,  comma terzo, della Costituzione, la
Regione   Emilia-Romagna   detta   la   disciplina   concernente   le
certificazioni  e gli adempimenti amministrativi in materia di igiene
e sanita' pubblica di seguito indicate:
   a) requisito di idoneita' fisica all'impiego di cui all'art. 2 del
testo  unico  emanato  con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio  1957,  n.  3  (Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato);
   b)  certificazioni sanitarie di cui all'art. 2 del regio decreto 4
maggio  1925,  n. 653 (Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse
negli istituti medi di istruzione);
   c)  certificato  di idoneita' di cui all'art. 27, comma primo, del
Regolamento  speciale  per  l'impiego  dei gas tossici, approvato con
regio  decreto  9  gennaio 1927, n. l41 (Approvazione del regolamento
speciale per l'impiego dei gas tossici);
   d) certificazioni sanitarie di cui all'art. 17, comma secondo, del
regolamento  per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 agosto 1925,
n.  1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere
e  le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza
sociale  per  assistenti  sanitari e visitatrici, approvato con regio
decreto 21 novembre 1929, n. 2330;
   e)  certificazioni  sanitarie  di  cui  all'art.  4,  comma primo,
lettera e), all'art. 31, comma quinto e all'art. 32, comma primo, del
regio   decreto   30   settembre  1938,  n.  1706  (Approvazione  del
regolamento per il servizio farmaceutico) e successive modificazioni;
   f)  certificazioni  sanitarie  e relativi procedimenti di cui alla
legge  22  giugno 1939, n. 1239 (Istituzione di una tessera sanitaria
per le persone addette ai lavori domestici);
   g) procedimento sanitario di cui all'art. 4 della legge 19 gennaio
1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato);
   h)  certificazioni  sanitarie  di  cui  all'art.  27, comma terzo,
lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n.  302  (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative
di   quelle   generali  emanate  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547);
   i)  procedimento  sanitario  di  cui  all'art.  9  del decreto del
Presidente  della  Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668 (Approvazione
del   regolamento   per  l'esecuzione  della  disciplina  legislativa
sull'apprendistato);
   j)  procedimento  sanitario di cui all'art. 2, comma primo, numero
4,  del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
(Testo   unico   delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato);
   k)  certificazioni  sanitarie  di  cui all'art. 11, comma secondo,
lettera  c),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 maggio
1957,  n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);
   l)  certificazioni sanitarie di cui all'art. 6, comma primo, della
legge  22  dicembre  1957,  n.  1293  (organizzazione  dei  sevizi di
distribuzione e vendita dei generi di monopolio);
   m)  procedimenti  sanitari  di  cui  agli articoli 11, 12 e 13 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11 febbraio 1961, n. 264
(Disciplina  dei  servizi  e  degli  organi  che  esercitano  la loro
attivita' nel campo dell'igiene e della sanita' pubblica);
   n) procedimenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione
del  titolo  III  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 11
febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica);
   o)  certificazioni sanitarie di cui all'art. 5, comma secondo, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21  agosto 1971, n. 1275
(Regolamento  per  l'esecuzione  della  legge  2 aprile 1968, n. 475,
recante norme concernenti il servizio farmaceutico);
   p)  certificazioni  sanitarie  e  procedimenti  di cui all'art. 3,
comma  quarto,  del  decreto  ministeriale  1  marzo  1974 (Norme per
l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore);
   q)  certificazioni  sanitarie  e  procedimenti  di cui all'art. 4,
comma  1,  lettera  c), della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro
per  la  professione  di  maestro  di sci e ulteriori disposizioni in
materia di ordinamento della professione di guida alpina);
   r)  procedimenti  sanitari  di cui all'art. 7, comma 1, lettera c)
della  legge  5  febbraio  1992,  n.  122 (Disposizioni in materia di
sicurezza  della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di
autoriparazione);
   s) procedimenti sanitari di cui all'art. 240, comma 1, lettera f),
del  decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento  di  esecuzione  e  di attuazione del nuovo codice della
strada);
   t)  procedimenti  sanitari  di  cui all'art. 2, comma 1, n. 3, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n. 487
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi);
   u)  certificazioni  e  procedimenti sanitari. di cui agli articoli
117,  comma  1, e 303, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297  (Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado);
   v)  procedimenti sanitari di cui all'art. 8 della legge 17 ottobre
1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) come
sostituito  dall'art. 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345
(Attuazione  della  direttiva  94/33/CE  relativa alla protezione dei
giovani sul lavoro);
   w)  certificazioni  sanitarie  di  cui  all'art.  8,  comma 2, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23 novembre 2000, n. 402
(Regolamento   concernente   modalita'  per  il  conseguimento  della
idoneita'  alle  funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di
quelle  previste  dalla  legge 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai
sensi dell'art. 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146).
   2.  Per  le finalita' di cui al comma 1, con regolamento regionale
da  adottarsi  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore della
presente  legge,  e'  disposta  la  semplificazione degli adempimenti
amministrativi  connessi alle misure di prevenzione e di tutela della
salute  e sono individuati i casi di superamento delle certificazioni
e  delle  previste  idoneita',  sulla  base  dei principi di evidenza
scientifica ed efficacia delle prestazioni sanitarie, dell'evoluzione
della  disciplina comunitaria e nazionale e degli indirizzi approvati
in sede di conferenza delle regioni e delle province autonome.
   3.  Con  l'entrata  in vigore del regolamento di cui al comma 2 si
applicano  nel  territorio  regionale  le  nuove disposizioni in esso
previste,  con esclusione, nel rispetto dell'art. 117, comma secondo,
lettera  g)  della Costituzione, dell'applicazione nell'ordinamento e
nell'organizzazione  amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali.