Art. 7.
   Organismi e strumenti della programmazione sanitaria e sociale

   1.  In  sede  di  prima  approvazione,  il  piano  regionale degli
interventi  e  dei servizi sociali, integrato con il piano sanitario,
ai  sensi  dell'art.  27  della  legge  regionale 12 marzo 2003, n. 2
(Norme  per  la  promozione  della  cittadinanza  sociale  e  per  la
realizzazione  del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
disciplina,  anche  in  deroga  alla  legislazione regionale vigente,
l'integrazione  e  la  semplificazione  dei livelli di programmazione
regionale  e  territoriale  per  l'area  sociale,  socio-sanitaria  e
sanitaria,  ed  individua a tal fine gli strumenti di programmazione,
le  loro modalita' di attuazione, i soggetti istituzionali competenti
alla  loro  adozione  e gli organismi di supporto tecnico,finalizzati
alla  realizzazione  degli  obiettivi  strategici  e  delle politiche
sanitarie e sociali regionali e locali.