Art. 7. Organismi e strumenti della programmazione sanitaria e sociale 1. In sede di prima approvazione, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, integrato con il piano sanitario, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) disciplina, anche in deroga alla legislazione regionale vigente, l'integrazione e la semplificazione dei livelli di programmazione regionale e territoriale per l'area sociale, socio-sanitaria e sanitaria, ed individua a tal fine gli strumenti di programmazione, le loro modalita' di attuazione, i soggetti istituzionali competenti alla loro adozione e gli organismi di supporto tecnico,finalizzati alla realizzazione degli obiettivi strategici e delle politiche sanitarie e sociali regionali e locali.