Art. 8. Semplificazione delle commissioni e di altri organismi collegiali operanti in materia sanitaria e sociale 1. Con regolamento della giunta regionale, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono ridisciplinati o soppressi gli organismi collegiali operanti con funzioni consultive, di supporto e di coordinamento in materia sanitaria e sociale, in favore della Regione o delle aziende sanitarie, previsti dalle disposizioni legislative regionali di seguito indicate: a) commissione per l'addestramento al trattamento domiciliare dell'emofilia di cui all'art. 3 della legge regionale 20 aprile 1977, n. 17 (Norme per il trattamento domiciliare dell'emofilia); b) comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione di cui all'art. 9 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione); c) commissione per la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti di cui all'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione); d) commissione per l'ampliamento dei cimiteri di cui all'art. 9 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica); e) commissione per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici di cui all'art. 10 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica); f) commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'art. 11 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica); g) commissione tecnica per la ricerca sanitaria finalizzata di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 25 marzo 1983, n. 12 (Promozione della ricerca sanitaria finalizzata); h) commissione consultiva tecnico-scientifica per gli interventi di prevenzione e lotta contro l'AIDS di cui all'art. 3 della legge regionale 16 giugno 1988, n. 25 (Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS); i) consulta regionale per il termalismo di cui all'art. 3 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo); j) commissione regionale per la cooperazione sociale di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381); k) comitato per la gestione del centro regionale di riferimento per i trapianti di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 53 (norme per il potenziamento, la razionalizzazione ed il coordinamento dell'attivita' di prelievo e di trapianto d'organi e tessuti); l) commissione consultiva tecnico-scientifica sul percorso nascita di cui all'art. 10 della legge regionale 11 agosto 1998, n. 26 (Norme per il parto nelle strutture ospedaliere, nelle case di maternita' e a domicilio). 2. Il regolamento della giunta regionale, laddove non ne disponga direttamente la soppressione, individua la composizione, le modalita' di nomina, il funzionamento ed i compiti degli organismi assoggettati alla delegificazione ai sensi del comma 1. A decorrere dall'adozione del regolamento restano definitivamente abrogate le disposizioni legislative regionali indicate al comma 1.