Art. 8.
Semplificazione  delle  commissioni  e  di altri organismi collegiali
               operanti in materia sanitaria e sociale

   1.  Con  regolamento  della  giunta  regionale,  da emanarsi entro
dodici  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
ridisciplinati  o  soppressi  gli  organismi  collegiali operanti con
funzioni  consultive,  di  supporto  e  di  coordinamento  in materia
sanitaria  e  sociale,  in  favore  della  Regione  o  delle  aziende
sanitarie,  previsti  dalle  disposizioni  legislative  regionali  di
seguito indicate:
   a)  commissione  per  l'addestramento  al  trattamento domiciliare
dell'emofilia di cui all'art. 3 della legge regionale 20 aprile 1977,
n. 17 (Norme per il trattamento domiciliare dell'emofilia);
   b) comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione di cui
all'art.   9   della   legge   regionale  7  settembre  1981,  n.  33
(Organizzazione   e   funzionamento   dei   presidi   multizonali  di
prevenzione);
   c)  commissione  per  la  protezione  sanitaria  dalle  radiazioni
ionizzanti di cui all'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1981,
n.  33  (Organizzazione  e  funzionamento  dei presidi multizonali di
prevenzione);
   d)  commissione  per  l'ampliamento dei cimiteri di cui all'art. 9
della  legge  regionale  4  maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio
delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria e
farmaceutica);
   e)  commissione  per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici di
cui all'art. 10 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per
l'esercizio  delle  funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica,
veterinaria e farmaceutica);
   f)  commissione  per  la  protezione  sanitaria  della popolazione
contro  i  rischi  da  radiazioni ionizzanti di cui all'art. 11 della
legge  regionale  4  maggio  1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle
funzioni  in  materia  di  igiene  e  sanita' pubblica, veterinaria e
farmaceutica);
   g) commissione tecnica per la ricerca sanitaria finalizzata di cui
agli  articoli  5  e  6  della  legge  regionale 25 marzo 1983, n. 12
(Promozione della ricerca sanitaria finalizzata);
   h)  commissione  consultiva tecnico-scientifica per gli interventi
di  prevenzione  e  lotta contro l'AIDS di cui all'art. 3 della legge
regionale 16 giugno 1988, n. 25 (Programma regionale degli interventi
per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS);
   i)  consulta  regionale  per il termalismo di cui all'art. 3 della
legge  regionale  17  agosto  1988,  n.  32  (Disciplina  delle acque
minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo);
   j)  commissione  regionale per la cooperazione sociale di cui agli
articoli  21  e 22 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme
per   la   promozione  e  lo  sviluppo  della  cooperazione  sociale,
attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381);
   k)  comitato  per  la gestione del centro regionale di riferimento
per  i  trapianti  di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 4
settembre   1995,   n.   53   (norme   per   il   potenziamento,   la
razionalizzazione ed il coordinamento dell'attivita' di prelievo e di
trapianto d'organi e tessuti);
   l) commissione consultiva tecnico-scientifica sul percorso nascita
di cui all'art. 10 della legge regionale 11 agosto 1998, n. 26 (Norme
per  il parto nelle strutture ospedaliere, nelle case di maternita' e
a domicilio).
   2.  Il regolamento della giunta regionale, laddove non ne disponga
direttamente la soppressione, individua la composizione, le modalita'
di nomina, il funzionamento ed i compiti degli organismi assoggettati
alla  delegificazione ai sensi del comma 1. A decorrere dall'adozione
del  regolamento  restano  definitivamente  abrogate  le disposizioni
legislative regionali indicate al comma 1.