Art. 9.
      Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 35 del 1992

   1.  L'art.  1 della legge regionale 3 settembre 1992, n. 35 (Norme
di  salvaguardia per le strutture utilizzate come residenze sanitarie
assistenziali  realizzate  con  fondi  statali),  e'  sostituito  dal
seguente:
   «Art.  1. -- 1. Le strutture realizzate con i finanziamenti di cui
all'art.  20  della  legge 11 marzo 1988, ti. 67 (disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria  1988)),  ove non gia' soggette a vincolo di destinazione
sanitaria,  sono  vincolate  per un periodo di venti anni, decorrenti
dalla   data  di  certificazione  di  ultimazione  dei  lavori,  alla
destinazione socio-sanitaria.
   2. L'atto costitutivo ditale vincolo e' effettuato, entro tre mesi
dalla  data  di  certificazione  di ultimazione dei lavori, dall'ente
proprietario della struttura e reso pubblico mediante trascrizione, a
cura e spese del proprietario stesso, presso l'Agenzia del territorio
competente.
   3.  Per tutta la durata del vincolo, gli atti di alienazione delle
strutture  di  cui  al  comma  1  sono  possibili  esclusivamente  se
effettuati   in  favore  di  soli  soggetti  pubblici  che  detengano
finalita' socio-sanitarie analoghe a quelle dell'ente alienante e con
l'obbligo  di trasferimento del vincolo di destinazione per la durata
residua.  In  caso  di alienazione a titolo oneroso, il corrispettivo
dell'alienazione    dovra'   considerare   il   valore   di   mercato
dell'immobile, dedotta la quota di finanziamento pubblico.
   4.  Gli  atti  costitutivi  del vincolo di cui al comma 2, nonche'
ogni  successiva  variazione  intervenuta sulla titolarita' del bene,
devono  essere  trasmessi  in  copia conforme alla direzione generale
competente   in   materia   sanitaria   e   sociale   della   Regione
Emilia-Romagna.
   5.  Al  di  fuori  delle ipotesi di cui al comma 3, sono nulli gli
atti  di  alienazione  delle strutture di cui al comma 1 per tutta la
durata del vincolo.».