Art. 9. Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 35 del 1992 1. L'art. 1 della legge regionale 3 settembre 1992, n. 35 (Norme di salvaguardia per le strutture utilizzate come residenze sanitarie assistenziali realizzate con fondi statali), e' sostituito dal seguente: «Art. 1. -- 1. Le strutture realizzate con i finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, ti. 67 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988)), ove non gia' soggette a vincolo di destinazione sanitaria, sono vincolate per un periodo di venti anni, decorrenti dalla data di certificazione di ultimazione dei lavori, alla destinazione socio-sanitaria. 2. L'atto costitutivo ditale vincolo e' effettuato, entro tre mesi dalla data di certificazione di ultimazione dei lavori, dall'ente proprietario della struttura e reso pubblico mediante trascrizione, a cura e spese del proprietario stesso, presso l'Agenzia del territorio competente. 3. Per tutta la durata del vincolo, gli atti di alienazione delle strutture di cui al comma 1 sono possibili esclusivamente se effettuati in favore di soli soggetti pubblici che detengano finalita' socio-sanitarie analoghe a quelle dell'ente alienante e con l'obbligo di trasferimento del vincolo di destinazione per la durata residua. In caso di alienazione a titolo oneroso, il corrispettivo dell'alienazione dovra' considerare il valore di mercato dell'immobile, dedotta la quota di finanziamento pubblico. 4. Gli atti costitutivi del vincolo di cui al comma 2, nonche' ogni successiva variazione intervenuta sulla titolarita' del bene, devono essere trasmessi in copia conforme alla direzione generale competente in materia sanitaria e sociale della Regione Emilia-Romagna. 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, sono nulli gli atti di alienazione delle strutture di cui al comma 1 per tutta la durata del vincolo.».