Art. 10. Attivita' di vigilanza 1. La giunta regionale emana disposizioni in merito alle modalita' di attuazione della vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale. 2. Le organizzazioni di volontariato sono tenute a presentare entro il 30 maggio di ciascun anno alla Regione una relazione sul mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel registro e sulla attivita' svolta nell'anno precedente, accompagnata dal rendiconto economico-finanziario mantenendo una giusta riservatezza per i soggetti coinvolti nell'attivita' dell'organizzazione.