Art. 10.

                       Attivita' di vigilanza



   1. La giunta regionale emana disposizioni in merito alle modalita'
di  attuazione  della  vigilanza sulle organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro generale regionale.
   2.  Le  organizzazioni  di  volontariato  sono tenute a presentare
entro  il  30  maggio  di ciascun anno alla Regione una relazione sul
mantenimento  dei  requisiti  per  l'iscrizione  nel registro e sulla
attivita'  svolta  nell'anno  precedente, accompagnata dal rendiconto
economico-finanziario   mantenendo  una  giusta  riservatezza  per  i
soggetti coinvolti nell'attivita' dell'organizzazione.