Art. 11. Nomine regionali nel comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato 1. Il Presidente della giunta regionale, o suo delegato, partecipa di diritto al comitato di gestione, previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997, per la gestione del fondo speciale regionale di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge n. 266/1991. 2. Il Presidente del consiglio regionale nomina nel comitato di gestione previsto dal comma 1 quattro rappresentanti di organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali, maggiormente presenti con la loro attivita' nel territorio regionale; tali componenti durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.