Art. 11.

Nomine  regionali  nel comitato di gestione del fondo speciale per il
                            volontariato



   1. Il Presidente della giunta regionale, o suo delegato, partecipa
di  diritto al comitato di gestione, previsto dall'art. 2 del decreto
ministeriale  8  ottobre  1997,  per  la  gestione del fondo speciale
regionale di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge n. 266/1991.
   2.  Il  Presidente  del consiglio regionale nomina nel comitato di
gestione   previsto   dal   comma   1   quattro   rappresentanti   di
organizzazioni  di  volontariato,  iscritte  nei  registri regionali,
maggiormente presenti con la loro attivita' nel territorio regionale;
tali  componenti  durano in carica due anni e non sono immediatamente
rieleggibili.