Art. 12. Conferenza regionale del volontariato 1. La conferenza regionale si riunisce almeno una volta ogni due anni al fine di discutere gli indirizzi generali delle politiche regionali delle attivita' di cui all'art. 3, e i rapporti fra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni. 2. La conferenza esamina il rapporto sullo stato del volontariato e puo' essere organizzata per trattare tematiche specifiche e per sezioni. 3. Alla conferenza partecipano i responsabili o loro delegati delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale di volontariato. Alla conferenza sono altresi' invitate le organizzazioni di volontariato non iscritte.