Art. 12.

                Conferenza regionale del volontariato



   1.  La  conferenza regionale si riunisce almeno una volta ogni due
anni  al  fine  di  discutere  gli indirizzi generali delle politiche
regionali  delle  attivita'  di  cui  all'art. 3, e i rapporti fra le
organizzazioni di volontariato e le istituzioni.
   2.  La conferenza esamina il rapporto sullo stato del volontariato
e  puo'  essere  organizzata  per trattare tematiche specifiche e per
sezioni.
   3.  Alla  conferenza  partecipano  i  responsabili o loro delegati
delle  organizzazioni  di volontariato iscritte nel registro generale
di   volontariato.   Alla   conferenza   sono  altresi'  invitate  le
organizzazioni di volontariato non iscritte.