Art. 2.

                         Finalita' e oggetto



   1.  La  Regione riconosce il ruolo del volontariato come strumento
di  solidarieta'  sociale  e di concorso autonomo alla individuazione
dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne
promuove  lo  sviluppo salvaguardandone l'autonomia ed il pluralismo,
ne  riconosce  la funzione di promozione culturale e di formazione ad
una coscienza della partecipazione.