Art. 2. Finalita' e oggetto 1. La Regione riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarieta' sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia ed il pluralismo, ne riconosce la funzione di promozione culturale e di formazione ad una coscienza della partecipazione.