Art. 3. Attivita' del volontariato 1. Ai fini del presente testo unico e' volontariato il servizio reso dai cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, svolte sul territorio regionale, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, per il perseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale. Tali finalita' si perseguono attraverso le seguenti attivita': a) attivita' di carattere sociale, rientranti nell'area degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale; b) attivita' di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualita' della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, del soccorso in caso di pubblica calamita'; c) attivita' di carattere culturale, rientranti nell'area sia della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e della promozione e sviluppo delle attivita' ad essi connesse, sia delle attivita' di animazione ricreativa, turistica e sportiva, nonche' di educazione permanente. 2. L'attivita' di volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere soltanto rimborsate dalla organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa. 3. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di appartenenza.