Art. 3.

                     Attivita' del volontariato



   1.  Ai  fini  del presente testo unico e' volontariato il servizio
reso  dai  cittadini  in  modo  continuativo,  senza  fini  di lucro,
attraverso    prestazioni    personali,    volontarie   e   gratuite,
individualmente o in gruppi, svolte sul territorio regionale, tramite
l'organizzazione  di cui il volontario fa parte, per il perseguimento
delle  finalita'  di  carattere  sociale,  civile  e  culturale. Tali
finalita' si perseguono attraverso le seguenti attivita':
    a)  attivita'  di  carattere  sociale, rientranti nell'area degli
interventi  socio-assistenziali  e  socio-sanitari, anche nelle forme
innovative non codificate nella programmazione regionale;
    b)  attivita'  di  carattere  civile,  rientranti nell'area della
tutela   e   del  miglioramento  della  qualita'  della  vita,  della
protezione  dei  diritti della persona, della tutela e valorizzazione
dell'ambiente,  della  protezione  del  paesaggio e della natura, del
soccorso in caso di pubblica calamita';
    c)  attivita'  di  carattere  culturale, rientranti nell'area sia
della  tutela  e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico
ed  artistico  e  della promozione e sviluppo delle attivita' ad essi
connesse,  sia  delle attivita' di animazione ricreativa, turistica e
sportiva, nonche' di educazione permanente.
   2.  L'attivita'  di volontario non puo' essere retribuita in alcun
modo  nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere soltanto
rimborsate    dalla   organizzazione   di   appartenenza   le   spese
effettivamente  sostenute  per  l'attivita'  prestata  entro i limiti
preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa.
   3.  La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma
di  rapporto  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  e  con ogni altro
rapporto   di   contenuto   patrimoniale   con   l'organizzazione  di
appartenenza.