Art. 4. Organizzazioni di volontariato 1. E' considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere le attivita' di cui all'art. 3, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. 2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono piu' adeguata al perseguimento dei fini, salvo il limite di compatibilita' con lo scopo solidaristico. 3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre che da quanto disposto nel codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previste l'assenza dei fini di lucro, la democraticita' della struttura, l'elettivita' e la gratuita' delle cariche associative, nonche' la gratuita' delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti; devono essere altresi' stabiliti l'obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi, nonche' le modalita' di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti. 4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attivita' da esse svolta. 5. Le organizzazioni svolgono le attivita' di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche e private. 6. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano l'attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi. 7. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione e la cessazione delle attivita' di volontariato comporta la cancellazione dal registro da disporsi con decreto motivato del dirigente della struttura competente.