Art. 4.

                   Organizzazioni di volontariato



   1.  E'  considerata  organizzazione di volontariato ogni organismo
liberamente  costituito  al  fine  di  svolgere  le  attivita' di cui
all'art.  3,  che  si avvalga in modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
   2.  Le  organizzazioni  di  volontariato possono assumere la forma
giuridica  che  ritengono  piu'  adeguata  al perseguimento dei fini,
salvo il limite di compatibilita' con lo scopo solidaristico.
   3.  Negli  accordi  degli  aderenti, nell'atto costitutivo o nello
statuto,  oltre  che  da  quanto  disposto  nel  codice civile per le
diverse  forme  giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere
espressamente previste l'assenza dei fini di lucro, la democraticita'
della   struttura,   l'elettivita'   e  la  gratuita'  delle  cariche
associative,  nonche'  la  gratuita'  delle prestazioni fornite dagli
aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i
loro  obblighi  e diritti; devono essere altresi' stabiliti l'obbligo
di  formazione  del  resoconto  economico  annuale  dal  quale devono
risultare  i beni, i contributi, nonche' le modalita' di approvazione
dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
   4.  Le  organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori
dipendenti   o   avvalersi   di   prestazioni   di   lavoro  autonomo
esclusivamente  nei  limiti  necessari al loro regolare funzionamento
oppure  occorrenti  a qualificare o specializzare l'attivita' da esse
svolta.
   5.   Le  organizzazioni  svolgono  le  attivita'  di  volontariato
mediante  strutture  proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla
legge, nell'ambito di strutture pubbliche e private.
   6.  Le  organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri
aderenti,  che  prestano  l'attivita'  di  volontariato,  contro  gli
infortuni  e  le  malattie  connessi  allo svolgimento dell'attivita'
stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.
   7.  Il  venir  meno dei requisiti per l'iscrizione e la cessazione
delle   attivita'  di  volontariato  comporta  la  cancellazione  dal
registro  da  disporsi  con  decreto  motivato  del  dirigente  della
struttura competente.