Art. 5.

    Istituzione del registro generale regionale del volontariato



   1.   E'   istituito   il   registro   generale   regionale   delle
organizzazioni di volontariato. La giunta regionale provvede:
    a)  ad approvare il modello di registro diviso in sezioni secondo
le attivita' di cui al comma 1 dell'art. 3;
    b)  a  emanare  apposita  disciplina  riguardante  i  criteri  di
attuazione di quanto previsto dall'art. 4; le modalita' e i contenuti
delle domande da presentarsi da parte delle organizzazioni.
   2.  Il  possesso  dei  requisiti  di cui al comma 3 dell'art. 4 da
diritto all'iscrizione nel registro del volontariato.
   3.  La  domanda  di  iscrizione  e' inoltrata dagli interessati al
Presidente  della giunta regionale e, contestualmente, al sindaco del
comune  nel cui territorio l'organizzazione ha la sede amministrativa
od operativa, per l'espressione del parere che ne attesti l'esistenza
e  l'operativita';  tale  parere  deve  essere  trasmesso alla giunta
regionale  entro  sessanta  giorni  dalla data di presentazione della
domanda; decorso tale termine il parere si intende favorevole
   4. L'iscrizione nel registro e' disposta con decreto del dirigente
della  struttura  competente  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
acquisizione  del  parere  del  comune,  o  dall'inutile  decorso dei
sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di parere.
   5.  Qualora  nel  corso  del  procedimento  siano  richiesti  agli
interessati chiarimenti, supplementi di documentazione, o elementi di
valutazione  integrativi, il termine di novanta giorni e' sospeso per
una  sola  volta  tra  la  data di richiesta e quella della ricezione
delle integrazioni chieste.
   6. L'iscrizione nel registro e' condizione necessaria per accedere
ai  contributi  pubblici,  nonche' per stipulare le convenzioni e per
beneficiare  delle  agevolazioni  fiscali  previste  dalla  normativa
vigente.
   7.  La  mancanza  dei  requisiti  per l'iscrizione e la cessazione
delle   attivita'  di  volontariato  comporta  la  cancellazione  dal
registro  da  disporsi  con  decreto  motivato  del  dirigente  della
struttura competente.