Art. 7. Formazione e qualificazione professionale 1. Le iniziative di formazione e qualificazione professionale dei volontari sono attuate da: a) le organizzazioni di volontariato che provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione ed all'aggiornamento dei propri soci; b) la giunta regionale, che, sulla base di proposte inoltrate dagli enti locali e dalle organizzazioni di volontariato, promuove iniziative di formazione ed aggiornamento del volontario, predisponendo un piano annuale per lo svolgimento di corsi utili all'esercizio dell'attivita' di volontario. 2. I volontari delle associazioni iscritte nel registro hanno priorita', nell'ambito delle disposizioni emanate dalla giunta regionale, all'ammissione ai corsi di aggiornamento organizzati dai comuni, dalle province e dalla Regione o da questi finanziati.