Art. 7.

              Formazione e qualificazione professionale



   1.  Le iniziative di formazione e qualificazione professionale dei
volontari sono attuate da:
    a)  le  organizzazioni  di  volontariato  che  provvedono in modo
autonomo  e  diretto  alla formazione ed all'aggiornamento dei propri
soci;
    b)  la  giunta  regionale,  che, sulla base di proposte inoltrate
dagli  enti  locali  e dalle organizzazioni di volontariato, promuove
iniziative   di   formazione   ed   aggiornamento   del   volontario,
predisponendo  un  piano  annuale  per  lo svolgimento di corsi utili
all'esercizio dell'attivita' di volontario.
   2.  I  volontari  delle  associazioni  iscritte nel registro hanno
priorita',   nell'ambito  delle  disposizioni  emanate  dalla  giunta
regionale,  all'ammissione  ai corsi di aggiornamento organizzati dai
comuni, dalle province e dalla Regione o da questi finanziati.