Art. 8.

              Contributo alle attivita' di volontariato



   1.  La  Regione  interviene  a  sostegno  delle  organizzazioni di
volontariato  in  forma  di contributo sia a sostegno delle attivita'
generali, ivi comprese le attivita' di formazione, sia per specifiche
attivita'  documentate e per progetti. La giunta regionale predispone
annualmente una proposta per la definizione dello stanziamento fra le
attivita' di cui all'art. 3.
   2. La proposta dei criteri di intervento e' trasmessa dalla giunta
regionale  al  consiglio  regionale  per  il parere della commissione
consiliare  competente  che  si  esprime  con parere vincolante entro
sessanta  giorni  dal ricevimento; trascorso inutilmente tale termine
la proposta della giunta si intende approvata.
   3.  Per  lo svolgimento delle attivita' previste dal presente capo
e'  istituito  presso  la  direzione generale competente un gruppo di
lavoro  pluridisciplinare cui partecipano i settori interessati dalle
attivita' definite all'art. 3.