Art. 8. Contributo alle attivita' di volontariato 1. La Regione interviene a sostegno delle organizzazioni di volontariato in forma di contributo sia a sostegno delle attivita' generali, ivi comprese le attivita' di formazione, sia per specifiche attivita' documentate e per progetti. La giunta regionale predispone annualmente una proposta per la definizione dello stanziamento fra le attivita' di cui all'art. 3. 2. La proposta dei criteri di intervento e' trasmessa dalla giunta regionale al consiglio regionale per il parere della commissione consiliare competente che si esprime con parere vincolante entro sessanta giorni dal ricevimento; trascorso inutilmente tale termine la proposta della giunta si intende approvata. 3. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente capo e' istituito presso la direzione generale competente un gruppo di lavoro pluridisciplinare cui partecipano i settori interessati dalle attivita' definite all'art. 3.