Art. 9.

                             Convenzioni



   1.  Le  organizzazioni  di  volontariato  iscritte nel registro da
almeno  sei  mesi  possono stipulare convenzioni con la Regione e gli
altri enti pubblici per lo svolgimento di:
    a) attivita' e servizi assunti integralmente in proprio;
    b) attivita' innovative e sperimentali;
    c) attivita' integrative o di supporto a servizi pubblici.
   2.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al comma 1 le
convenzioni regolano:
    a) la durata del rapporto di collaborazione;
    b) il contenuto e le modalita' dell'intervento volontario;
    c)  il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone
impegnate nelle attivita' convenzionate;
    d)  le modalita' di coordinamento dei volontari con gli operatori
dei  servizi  pubblici;  le  coperture assicurative di cui al comma 6
dell'art. 4;
    e)  i  rapporti  finanziari  riguardanti  le spese da ammettere a
rimborso  fra  le  quali  devono  figurare  necessariamente gli oneri
relativi alla copertura assicurativa;
    f) le modalita' di risoluzione del rapporto;
    g) la verifica dei reciproci adempimenti.
   3.   La   Regione   e  gli  altri  enti  pubblici  individuano  le
organizzazioni   di   volontariato  con  cui  convenzionarsi  per  la
realizzazione dei servizi previsti dal comma 1 del presente articolo,
tra quelle:
    a)  le  cui attivita' principali si realizzano nel settore per il
quale si chiede l'intervento e che abbiano inoltre avviato esperienze
concrete;
    b)  che  hanno  sotto  varie  forme  sostenuto  la  formazione  e
l'aggiornamento  dei  volontari, con particolare riferimento all'area
per la quale si chiede il convenzionamento.
   4.  Il  rinnovo  delle  convenzioni  avviene secondo le condizioni
previste dall'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro
sul volontariato) e dal presente articolo.