Art. 9. Convenzioni 1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione e gli altri enti pubblici per lo svolgimento di: a) attivita' e servizi assunti integralmente in proprio; b) attivita' innovative e sperimentali; c) attivita' integrative o di supporto a servizi pubblici. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 le convenzioni regolano: a) la durata del rapporto di collaborazione; b) il contenuto e le modalita' dell'intervento volontario; c) il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attivita' convenzionate; d) le modalita' di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici; le coperture assicurative di cui al comma 6 dell'art. 4; e) i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa; f) le modalita' di risoluzione del rapporto; g) la verifica dei reciproci adempimenti. 3. La Regione e gli altri enti pubblici individuano le organizzazioni di volontariato con cui convenzionarsi per la realizzazione dei servizi previsti dal comma 1 del presente articolo, tra quelle: a) le cui attivita' principali si realizzano nel settore per il quale si chiede l'intervento e che abbiano inoltre avviato esperienze concrete; b) che hanno sotto varie forme sostenuto la formazione e l'aggiornamento dei volontari, con particolare riferimento all'area per la quale si chiede il convenzionamento. 4. Il rinnovo delle convenzioni avviene secondo le condizioni previste dall'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato) e dal presente articolo.