Art. 4.

Disposizioni   a   favore   dell'istruzione,   della  cultura,  dello
                      spettacolo e dello sport


   1.   A   favore   dell'istruzione   sono  autorizzati  i  seguenti
interventi:
    a)  la  spesa  complessiva  di euro 33.000.000 per ciascuno degli
anni 2008, 2009, 2010 e 2011:
     quanto  ad euro 20.000.000 da destinare alle scuole pubbliche di
ogni ordine e grado della Sardegna per il finanziamento di interventi
a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica ed in particolare
per  interventi  contro  la  dispersione scolastica e per favorire la
qualita'   dell'insegnamento;   la   giunta  regionale,  su  proposta
dell'assessore regionale competente in materia, definisce i criteri e
le priorita' per l'attuazione degli interventi (UPB S02.02.001);
     quanto  ad  euro 3.000.000 per la concessione di contributi alle
scuole  pubbliche  secondarie  di  secondo  grado per la fornitura di
libri  di  testo  in  comodato tigli studenti appartenenti a famiglie
svantaggiate (UPB S02.01.004);
     quanto  ad euro 10.000.000 per un programma di interventi contro
la  dispersione  scolastica, per favorie il diritto allo studio degli
studenti  disabili a favore delle scuole di ogni ordine e grado della
Sardegna,  gia'  previsto  dall'art.  27,  comma 2, lettera b), della
legge regionale n. 2 del 2007 (UPB S02.01.006);
    b)  al fine di tendere efficace il diritto allo studio dei capaci
e  meritevoli  a  raggiungere i gradi piu' alti degli studi nell'anno
2008,  la  spesa  di euro 10.000.000 e, per ciascuno degli anni 2009,
2010  e  2011,  la  spesa  di  euro  15.000.000,  da investire per la
crescita  del  capitale  umano in quanto risorsa fondamentale per uno
sviluppo  duraturo  e  sostenibile e prioritariamente per superare le
carenze  delle competenze in materie tecnico-scientifiche mediante la
concessione  di  «assegni  di merito»; tali assegni, di importo annuo
per  tutta  la  durata  del  corso  di studi sino ad euro 6.000, sono
erogati a favore di studenti, figli di genitori residenti in Sardegna
da  almeno cinque anni, nuovi iscritti o frequentanti corsi di laurea
nelle  facolta'  aventi  sede  nel  territorio nazionale; il relativo
programma  di  intervento  e'  approvato  dalla  giunta  regionale su
proposta  dell'assessore competente in materia di istruzione, sentita
sui  criteri  la competente commissione consiliare che deve esprimere
il  proprio  parere  entro  quindici  giorni; il programma deve tener
conto,   nell'individuazione   dei   criteri  e  delle  modalita'  di
erogazione,  tra  l'altro, dello status dello studente di «in sede» o
«fuori sede», delle condizioni reddituali, della votazione conseguita
nel  diploma  di scuola media superiore o della votazione media degli
esami e della regolarita' del percorso di studi (UPB S02.02.009);
    c)  la  dotazione  del  fondo  a  favore delle sedi universitarie
decentrate di cui alla legge regionale n. 1 del 2006, e' determinata,
per  l'anno  2008,  in euro 6.000.000; alla ripartizione del predetto
fondo   provvede,   verificate   le  effettive  esigenze,  la  giunta
regionale,  su  proposta  dell'assessore  competente  in  materia  di
istruzione, in modo da assicurare la prosecuzione ed il completamento
dei  corsi gia' avviati; entro novanta giorni dall'approvazione della
presente legge la giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente  e  previa  convocazione  di  una  conferenza  di servizi,
sottoscrive  un'intesa  con  le  universita'  di  Cagliari  e Sassari
diretta  alla  razionalizzazione  dell'offerta  formativa del sistema
universitario   della   Sardegna,   ivi  compreso  quello  dei  corsi
decentrati;  parimenti proseguono e sono portati a compimento i corsi
avviati  presso la sede suburbana di Alghero, i cui costi gravano sul
fondo per l'ateneo di Sassari (UPB S02.01.009);
    d)  la  concessione  di  un  contributo,  valutato in euro 15.000
annui,   a   favore   dell'associazione   Elsa  di  Cagliari  per  il
potenziamento  delle  attivita'  presso  le Universita' della Regione
(UPB S02.01.009);
    e) la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2008 e di euro 6.000.000
per   ognuno   degli   anni   2009,   2010  e  2011,  per  potenziare
l'internazionalizzazione   delle   Universita'   della  Sardegna  con
l'obiettivo  di  qualificare  e  ampliare  l'offerta  didattica delle
medesime mediante l'attrazione di professori di fama internazionale e
«visiting professor»; il relativo programma e' approvato dalla giunta
regionale   su  proposta  dell'assessore  competente  in  materia  di
istruzione (UPB S02.01.009); tutti gli interventi devono fare preciso
riferimento  ai  requisiti  di  qualita'  del  MURST  e devono essere
inseriti nel quadro del processo di riforma europeo;
    f) la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009,
2010  e 2011, per la promozione di occasioni di rientro nell'isola di
docenti   e   ricercatori   sardi  che  abbiano  maturato  importanti
esperienze professionali all'estero (UPB S02.01.009);
    g)  l'ulteriore  spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni
2008,   2009  e  2010,  ad  integrazione  degli  interventi  previsti
dall'art.  25  della  legge  regionale n. 4 del 2006, e dall'art. 27,
comma  2,  lettera  s),  della  legge regionale n. 2 de1 2007, per il
potenziamento  delle  strutture residenziali degli ERSU di Cagliari e
Sassari  (UPB  S02.01.012); nella lettera c) del comma 2 dell'art. 25
della  legge regionale n. 4 del 2006 le parole «, per un importo sino
a euro 8.000.000» sono soppresse;
    h)   la   spesa   di  euro  5.000.000,  nell'anno  2008,  per  la
prosecuzione del programma «Sardegna speaks english» finalizzato alla
conoscenza della lingua inglese (UPB S02.0l.014);
    i)  la  spesa di euro 400.000, nell'anno 2008, per la concessione
di  borse  di studio per la frequenza della scuola speciale regionale
per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e
secondo grado (UPB S02.0l.013);
    l)  la  spesa  di  euro  5.000.000, per ciascuno degli anni 2008,
2009, 2010 e 2011, per la concessione di borse di studio per studenti
frequentanti  le scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado
appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S02.01.004);
    m)  la  spesa di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009,
2010  e  2011,  per  interventi urgenti di edilizia scolastica il cui
carattere  di  emergenza  sia  certificato dalle competenti autorita'
(UPB S02.01.005).
   2.  Al  fine  di  adeguare il cofinanziamento regionale alle somme
assegnate  dallo  Stato  con  decreto  ministeriale  16  luglio 2007,
destinate  al  finanziamento  delle  annualita' 2008 e 2009 del piano
triennale di edilizia scolastica 2007-2009, gli stanziamenti a carico
del  bilancio  regionale  previsti  ai  sensi  dell'art. 27, comma 2,
lettera  e),  della legge regionale n. 2 del 2007, sono rideterminati
in   euro  3.848.000  per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009  (UPB
S02.01.005).
   3.  L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 27, comma 2, lettera
r),  della  legge  regionale  n.  2  del  2007,  e' rideterminata per
ciascuno  degli  anni  2008,  2009,  2010 e 2011 in euro 6.000.000; i
relativi  contributi  per il «fitto casa» sono erogabili nella misura
massima di euro 2.500 annui per studente (UPB S02.01.009).
   4.   Le   disposizioni  sulle  modalita'  di  rendicontazione  dei
finanziamenti  regionali sul diritto allo studio, di cui all'art. 25,
comma  19,  della  legge  regionale  n.  22  aprile 2002, n. 7 (legge
finanziaria  2002),  sono  estese anche agli interventi in materia di
formazione  universitaria  in  favore  dei  consorzi  e  associazioni
universitarie,  nonche'  di tutti gli istituti e organismi di livello
universitario che rilascino titoli aventi valore legale, riconosciuti
dal Ministero dell'universita' e della ricerca.
   5.  Per l'anno 2008 i finanziamenti di cui all'art. 19 della legge
regionale  n.  15  ottobre  1997,  n. 26 (promozione e valorizzazione
della  cultura  e  della  lingua della Sardegna), sono riservati alla
formazione  del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado
per l'insegnamento della lingua sarda (UPB S03.02.001).
   6. Una quota dello stanziamento annuale di cui alla UPB S03.02.003
(cap.  SC03.0270,  SC03.0277,  SC03.0278);  nella  misura  del 20 per
cento,  e'  destinata  alla  copertura  delle  spese  di  avvio degli
interventi  previsti  dall'art.  8  della legge regionale n. 3 luglio
1998,  n.  22  (interventi  della  Regione  a  sostegno dell'editoria
locale,    dell'informazione    e    disciplina   della   pubblicita'
istituzionale e abrogazione delle leggi regionali n. 35 del 1952 e n.
11 del 1953), da realizzarsi nell'anno successivo.
   7.  Le  attivita'  finanziate  ai  sensi  dell'art. 20 della legge
regionale  n.  20  settembre  2006  n.  14  (norme in materia di beni
culturali,   istituti   e   luoghi  della  cultura),  possono  essere
realizzate  nell'anno  successivo  a quello del relativo stanziamento
nel bilancio (UPB S03.02.005).
   8.  Le  attivita' finanziate nell'anno 2007 ai sensi dell'art. 21,
comma  1,  lettere  r), s) e u) della legge regionale n. 14 del 2006,
possono essere realizzate entro il 31 dicembre 2008 (UPB S03.02.005).
   9.  Nell'art.  20  della  legge  regionale  n.  14  del  2006 sono
apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma  1 dopo le parole «delle attivita» sono aggiunte «e
del funzionamento»;
    b)  al comma 4 le parole «entro quindici mesi» sono sostituite da
«venti mesi»;
    c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
    «5-bis.   A   favore   degli   enti  e  istituzioni  culturali  e
scientifiche  di  cui  al  comma  1, beneficiari dei contributi, puo'
essere  disposta,  su  presentazione  di  fideiussione  bancaria o di
polizza   fideiussoria   assicurativa,   di  importo  corrispondente,
l'erogazione  di  un'anticipazione  finanziaria  nella misura massima
dell'80 per cento del contributo concesso.».
   10.  Nelle  more  dell'approvazione del piano regionale per i beni
culturali,  istituti  e  luoghi  della  cultura, previsto dall'art. 7
della  legge  regionale  n.  14  del 2006, e comunque non oltre il 31
dicembre  2008,  sono  prorogate  le  disposizioni di cui all'art. 28
della legge regionale n. 2 del 2007.
   11.  Per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 8, comma
5,  della  legge regionale n. 1 del 2006, in attuazione dell'art. 18,
comma  1,  lettera  b),  della  legge  regionale  n.  14 del 2006, e'
autorizzata,  per  l'anno  2008,  la spesa valutata in euro 1.000.000
(UPB S03.01.006).
   12. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 18 dicembre 2006,
n. 20 (riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei
servizi), e' sostituito dal seguente:
   «1.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente legge sono
iscritti  di  diritto  nei  registri di cui all'art. 6 tutti coloro i
quali  operano  professionalmente  e  regolarmente  nel  settore  del
turismo  con  specializzazioni  per le quali non era istituito l'albo
sotto  la  previgente  disciplina, ovvero per le quali, pur esistendo
l'albo, non si era regolarmente provveduto ad effettuare gli esami di
abilitazione  per  l'accesso,  che  possano documentare esperienza di
almeno  tre  anni,  anche  in  modo  non esclusivo e continuativo, di
esercizio  regolare  e  professionale  nello  specifico  settore e ne
facciano  domanda  entro  il  30  giugno  2008  presso  la competente
segreteria.  Entro  gli  stessi  termini,  ai fini dell'iscrizione di
diritto  nei  registri di cui all'art. 6, possono fare domanda coloro
che  hanno  frequentato  corsi di almeno seicento ore, comprensivi di
stage  formativi  con  esame  finale di qualifica, riconosciuti dalla
Regione  autonoma  della  Sardegna  e/o  dal Ministero della pubblica
istruzione   e/o   dall'Unione  europea  nel  settore  ambientale.  I
requisiti  per  l'iscrizione di diritto devono essere posseduti al 20
giugno 2007.».
   13. Alla fine del comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 12
del  2005,  e'  aggiunto  il  seguente periodo: «I consorzi turistici
costituiti  tra comuni, gia' esistenti alla data della presente legge
e  dotati  di  proprio patrimonio, considerate le peculiari finalita'
istitutive,   in   deroga   alle  disposizioni  di  cui  sopra,  sono
destinatari  dei  trasferimenti per l'esercizio integrato di funzioni
anche   qualora  esercitino  in  forma  associata  il  solo  servizio
turistico-culturale.».
   14.  All'  art.  1  della legge regionale n. 21 giugno 1950, n. 17
(erogazione  di  contributi  per  lo  spettacolo e per manifestazioni
culturali,  artistiche  e sportive), dopo il primo comma, e' aggiunto
il seguente:
   «1-bis. Tra le spese oggetto del contributo di cui al comma 1 sono
comprese   anche   quelle   relative   alla   accensione  di  polizze
fideiussorie bancarie.
   15.  Nella  lettera  c)  del  comma  2  dell'art.  25  della legge
regionale  n.  26  del  1997,  sono soppresse le parole «da usufruire
nelle  universita' sarde o presso altre istituzioni scolastiche della
Sardegna.».
   16.  Nella  legge regionale n. 20 settembre 2006, n. 15 (norme per
lo  sviluppo  del  cinema  in  Sardegna),  sono apportate le seguenti
modifiche:
    a)  nel  comma 2 dell'art. 2 sono soppresse le parole «come socio
di maggioranza»;
    b) dopo il comma 8 dell'art. 22 e' aggiunto il seguente:
    «8-bis.  Ai componenti esterni della consulta sono riconosciuti i
rimborsi  spesa  ai  sensi  della  legge regionale 22 giugno 1987. n.
27.».
   17. Al fine di favorire la continuita' dell'attivita' delle scuole
civiche  di musica le province, nell'esercizio delle funzioni ad esse
conferite  ai  sensi  dell'art.  79, comma 1, lettera e), della legge
regionale  n. 9 del 2006, destinano complessivamente al funzionamento
delle  scuole  civiche  di  musica non meno di euro 1.500.000 annui a
valere  sulle  risorse ad esse trasferite per effetto del fondo unico
previsto  dall'art.  10  della  legge  regionale  n. 2 del 2007, come
modificato  dalla  presente  legge.  A tal fine, nel programma di cui
alla stessa lettera e) del comma 1 dell'art. 79 della legge regionale
n.  9  del 2006, sono indicate le quote minime che ciascuna provincia
deve  garantire  e,  in  sede  di prima applicazione, gli enti locali
destinatari  delle  risorse, i quali sono tenuti a utilizzarli per le
finalita'  di  cui  alla  legge  regionale  n. 15 ottobre 1997, n. 28
(interventi  a favore della istituzione di scuole civiche di musica),
a  favore  delle  scuole  civiche  di  musica  attive  da  almeno  un
triennio.».
   18.  E'  autorizzato,  nell'anno  2008,  lo  stanziamento  di euro
250.000  per  la  concessione di un contributo straordinario a favore
della  societa'  IGEA per la realizzazione di un archivio storico del
settore minerario, unificato col comune di Iglesias (UPB S03.01.005).
   19. E' autorizzata la spesa di euro 50.000, nell'anno 2008, per la
predisposizione   di   un   programma   di  interventi,  attivita'  e
manifestazioni  inerenti l'organizzazione delle celebrazioni relative
al  60°  anniversario  dell'emanazione  dello statuto speciale per la
Sardegna;  il  programma  e' approvato con deliberazione della giunta
regionale su proposta dell'assessore degli affari generali, personale
e riforma della Regione (UPB S01.03.006).
   20.  E'  autorizzata,  per l'anno 2008 la spesa di euro 30.000 per
l'organizzazione  della  conferenza  regionale dell'informazione (UPB
S03.02.003).
   21.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  12, comma 6, della legge
regionale  26  febbraio 2004, n. 4 (Normativa regionale in materia di
abusivismo  edilizio  -  Recepimento in Sardegna del decreto-legge 30
settembre  2003,  n. 269, convertito con modificazioni della legge 24
novembre  2003, n. 326), si applicano anche per gli interventi di cui
alla  legge  regionale  n.  21  aprile  1955, n. 7 (provvedimenti per
manifestazioni,  propaganda  e opere turistiche), a partire dall'anno
finanziario 2007.
   22.  Nella  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  28  della legge
regionale  n.  2  del 2007, dopo le parole «oneri espropriativi» sono
aggiunte le seguenti: «e per l'acquisto».
   23.  Nella legge regionale n. 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti
per lo sviluppo dello sport in Sardegna), sono introdotte le seguenti
modifiche:
    a)  nel  comma  1 dell'art. 23 le parole «da destinare sulla base
dei  criteri  e  dei  parametri  stabiliti dal piano triennale di cui
all'art. 2.» sono soppresse;
    b) il comma 2 dell'art. 23 e' sostituito dal seguente:
    «2.  I  contributi,  nei limiti delle disponibilita' di bilancio,
sono  erogati  agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
in  un'unica  soluzione, ripartendo una quota pari al 30 per cento in
parti  uguali  e  per  il  70  per cento tenendo conto del numero dei
tesserati  di  ciascuna  societa'  sportiva  affiliata,  regolarmente
iscritta all'albo regionale di cui all'art. 9 della presente legge.»;
    c)  nel  comma  3  dell'art.  23,  le  parole  «alla quale non si
applicano  i  criteri  e  i  parametri  previsti  dal  comma 1.» sono
soppresse; .
    d) il comma 4 dell'art. 23 e' soppresso;
    e)  il secondo periodo del comma 1 dell'art. 30 e' sostituito dal
seguente:  «I contributi sono erogati nei limiti delle disponibilita'
di  bilancio,  in  un unica soluzione ripartendo una quota pari al 30
per  cento  in  parti  uguali e per il 70 per cento tenendo conto del
numero   dei  tesserati  di  ciascuna  societa'  sportiva  affiliata,
regolarmente  iscritta  all'albo  regionale  di  cui all'art. 9 della
presente legge.».
   24.  A favore delle attivita' sportive sono autorizzati i seguenti
interventi:
    a)  la concessione di un contributo straordinario di euro 210.000
per l'anno 2008 e di euro 90.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e
2011,   a  favore  della  commissione  organizzatrice  regionale  per
l'organizzazione  dei  giochi  sportivi studenteschi e delle relative
manifestazioni  collaterali,  di  cui  euro  120.000  nel  2008 per i
campionati mondiali studenteschi di palla-volo (UPB S05.04.001);
    b)  a  valere sulle disponibilita' recate dal capitolo SC05.0856,
una  quota  non  inferiore ad euro 100.000 e' destinata alle societa'
sportive  isolane  per  la  diffusione  della  pratica  sportiva  non
agonistica  dei  disabili  intellettivi  attraverso  le  associazioni
benemerite riconosciute dal CONI (UPB S05.02.00l);
    c)  la  concessione  di  un contributo di euro 120.000 per l'anno
2008,  a favore del comitato regionale del CONI per la partecipazione
della  rappresentativa  della  Sardegna  alla manifestazione sportiva
internazionale denominata «Jeux des Iles» (UPB S05.04.001);
    d)  a  valere  sui fondi di cui all'art. 26, comma 4, della legge
regionale  n.  17  del  1999, la concessione di un contributo di euro
100.000  per  l'organizzazione  della  31ª  edizione  dei  campionati
italiani  assoluti  di  atletica  leggera  per atleti con disabilita'
fisica  e  sensoriale,  organizzati dal comitato italiano paralimpico
(UPB S05.04.001);
    e)  a  valere sulle disponibilita' recate dall'UPB S05.04.00l una
quota  pari ad euro 150.000 e' destinata al campionato italiano delle
regioni  per  la  pallavolo  giovanile  patrocinata dalla federazione
nazionale pallavolo;
    f)  la concessione di un contributo di euro 100.000, per ciascuno
degli  anni  2008, 2009, 2010 e 2011, a favore della scuola regionale
dello  sport  per  l'alta  formazione  degli  operatori sportivi (UPB
S05.04.001);
    g)  a  valere  sulle disponibilita' recate dal capitolo SC05.0856
(UPB S05.04.001) una quota non inferiore ad euro 50.000 e' destinata,
per il solo rimborso delle spese documentate sostenute dai disabili e
dai loro accompagnatori, alle associazioni sportive che promuovano la
partecipazione  ad  attivita'  sportive  non  agonistiche anche al di
fuori  del  territorio  regionale,  da parte di residenti in Sardegna
iscritti  al  comitato italiano paralimpico ed affetti da disabilita'
intellettiva  relazionale,  x-fragile,  autismo,  patologie  ad  esso
correlate o altre sindromi rare.
   25.  Gli  stanziamenti disposti dall'art. 29, comma 1, lettera h),
della  legge  regionale  n. 2 del 2007, sono conservati nel conto dei
residui   per  essere  impegnati  entro  il  31  dicembre  2008  (UPB
S05.04.001).
   26.  Nella  lettera e) dell'art. 80 della legge regionale n. 9 del
2006, il riferimento all'art. 11 e' sostituito da «11-bis».
   27.  E'  autorizzato,  nell'anno  2008,  lo  stanziamento  di euro
100.000  quale  contributo  per  le  spese  della  manifestazione  di
beatificazione  di  suor  Nicoli  a favore della Congregazione Figlie
della carita' di San Vincenzo de Paoli di Cagliari (UPB S01.03.007).
   28.  A  valere  sulle disponibilita' recate dalla UPB S05.05.002 -
cap.  SC05.1068, e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
la  spesa  di euro 50.000 per il funzionamento del centro di cui alla
lettera  h)  del  comma  6  dell'art.  13 della legge regionale n. 29
aprile  2003, n. 3 (legge finanziaria 2003); a tal fine l'assessorato
competente   provvede   ai   necessari  adempimenti  nell'ambito  del
programma  di  cui  alla  legge  regionale  n.  15 gennaio 1991, n. 7
(l'emigrazione), e dei relativi stanziamenti.