Art. 3. Ente di gestione 1. E' istituito l'Ente Parco delle Alpi Liguri, quale ente dotato di autonomia amministrativa e funzionale e di personalita' giuridica di diritto pubblico. Detto ente e' sottoposto alle disposizioni della legge regionale n. 12/1995 relative agli enti gestori dei parchi naturali regionali, ed in particolare a quelle relative agli organi, alle funzioni ed ai poteri loro attribuiti, alle forme di controllo e di vigilanza, alle norme finanziarie e patrimoniali. 2. La gestione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri e' affidata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 12/1995, all'Ente Parco delle Alpi Liguri.