Art. 3.
                          Ente di gestione

   1.  E' istituito l'Ente Parco delle Alpi Liguri, quale ente dotato
di  autonomia amministrativa e funzionale e di personalita' giuridica
di diritto pubblico. Detto ente e' sottoposto alle disposizioni della
legge  regionale  n.  12/1995  relative  agli enti gestori dei parchi
naturali  regionali, ed in particolare a quelle relative agli organi,
alle funzioni ed ai poteri loro attribuiti, alle forme di controllo e
di vigilanza, alle norme finanziarie e patrimoniali.
   2.  La  gestione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri e'
affidata,  ai  sensi  dell'art.  5  della legge regionale n. 12/1995,
all'Ente Parco delle Alpi Liguri.