Art. 5.
                            S t a t u t o

   1.  Lo statuto dell'Ente Parco delle Alpi Liguri, nell'ambito dei.
principi  fissati  dalle vigenti leggi statali e regionali, definisce
gli  obiettivi  dell'attivita' dell'Ente, fissa le norme fondamentali
per   la   sua   organizzazione  ed,  in  particolare,  determina  le
attribuzioni degli organi e l'ordinamento degli uffici.
   2.  Lo  statuto  e'  approvato  dal  Consiglio  provvisorio di cui
all'art.  10  entro centottanta giorni dalla data di insediamento del
Presidente,  sentita  la  Comunita'  provvisoria  del  Parco,  di cui
all'art.  11,  sulla  base  della  bozza predisposta dalla Conferenza
istitutiva  a  norma  dell'art.  5, comma 4, della legge regionale n.
12/1995.
   3.  In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma 2 la
Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi previsti dall'art. 31,
comma 1, della legge regionale n. 12/1995.