Art. 5. S t a t u t o 1. Lo statuto dell'Ente Parco delle Alpi Liguri, nell'ambito dei. principi fissati dalle vigenti leggi statali e regionali, definisce gli obiettivi dell'attivita' dell'Ente, fissa le norme fondamentali per la sua organizzazione ed, in particolare, determina le attribuzioni degli organi e l'ordinamento degli uffici. 2. Lo statuto e' approvato dal Consiglio provvisorio di cui all'art. 10 entro centottanta giorni dalla data di insediamento del Presidente, sentita la Comunita' provvisoria del Parco, di cui all'art. 11, sulla base della bozza predisposta dalla Conferenza istitutiva a norma dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 12/1995. 3. In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma 2 la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi previsti dall'art. 31, comma 1, della legge regionale n. 12/1995.