Art. 7. P e r s o n a l e 1. Per lo svolgimento dei propri. compiti istituzionali l'Ente si avvale di personale proprio. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 49 della legge regionale n. 12/1995. 2. La dotazione organica dell'Ente e' stabilita in sede di prima attuazione della presente legge come previsto nella tabella A allegata alla legge regionale n. 12/1995, ed eventuali sue modifiche sono approvate secondo quanto disposto dall'art. 49, comma 3, della medesima legge.