Art. 7.
                          P e r s o n a l e

   1.  Per lo svolgimento dei propri. compiti istituzionali l'Ente si
avvale  di  personale  proprio.  Si  applicano le disposizioni di cui
all'art. 49 della legge regionale n. 12/1995.
   2.  La  dotazione organica dell'Ente e' stabilita in sede di prima
attuazione  della  presente  legge  come  previsto  nella  tabella  A
allegata  alla legge regionale n. 12/1995, ed eventuali sue modifiche
sono  approvate  secondo quanto disposto dall'art. 49, comma 3, della
medesima legge.