Art. 17.
Modifiche  alla  legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 (Istituzione
del  distretto  agricolo  florovivaistico  del  Ponente) e successive
                           modificazioni.

   1.  All'art.  6,  comma  2,  della  legge  regionale  n. 42/2001 e
successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
   «b)  ai  restanti  beneficiari,  di  cui  all'art.  7,  nei limiti
stabiliti  per  gli aiuti di importanza minore (de minimis), ai sensi
del   Reg.   (CE)   15   dicembre   2006,   n.   1998/2006   relativo
all'applicazione  degli  articoli  87  e  88  del Trattato agli aiuti
d'importanza minore (de minimis).».
   2.  All'art.  8  della  legge  regionale n. 42/2001, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
   «2.  Le  spese  di  funzionamento  vengono  regolate  con atto del
Consiglio direttivo. La Regione partecipa alle spese di funzionamento
con  un  contributo  massimo per triennio, secondo i limiti stabiliti
per  gli  aiuti  di importanza minore (de minimis), ai sensi del Reg.
(CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006.».