Art. 17. Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 (Istituzione del distretto agricolo florovivaistico del Ponente) e successive modificazioni. 1. All'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 42/2001 e successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) ai restanti beneficiari, di cui all'art. 7, nei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), ai sensi del Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).». 2. All'art. 8 della legge regionale n. 42/2001, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le spese di funzionamento vengono regolate con atto del Consiglio direttivo. La Regione partecipa alle spese di funzionamento con un contributo massimo per triennio, secondo i limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), ai sensi del Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006.».