Art. 19.
Abrogazione  dell'art. 20 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 6
(Organizzazione  della  struttura  operativa  di  intervento  per  la
           prevenzione e la lotta agli incendi boschivi).

   1. L'art. 20 della legge regionale n. 6/1997 e' abrogato.