Art. 21. Disposizioni in materia di trasporto ferroviario regionale 1. La Regione, al fine di potenziare ed ammodernare il servizio ferroviario regionale, puo' procedere, in deroga a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 14/2007, ad acquisire materiale rotabile, anche avvalendosi, per l'espletamento delle procedure di acquisto ad evidenza pubblica, dei soggetti gestori del servizio; a tal fine, la Regione stipula con i soggetti medesimi apposita convenzione che preveda l'acquisizione della proprieta' del materiale rotabile direttamente in capo alla Regione stessa. 2. Il materiale rotabile di cui al comma 1 puo' essere assegnato in concessione al gestore del Servizio ferroviario regionale, per un periodo non superiore alla durata del contratto di servizio stipulato col gestore medesimo, con provvedimento del direttore generale competente in materia di demanio e patrimonio, su proposta del direttore generale competente in materia di trasporti. 3. La concessione di cui al comma 2 puo' avvenire senza corrispettivo di canone ed ogni onere, diretto o indiretto, per la gestione e la conservazione del materiale medesimo, e' a carico del concessionario. Le disposizioni contenute nella concessione integrano il contratto di servizio stipulato dalla Regione con il soggetto gestore. 4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 21/2007.