Art. 21.
     Disposizioni in materia di trasporto ferroviario regionale

   1.  La  Regione,  al fine di potenziare ed ammodernare il servizio
ferroviario  regionale,  puo'  procedere, in deroga a quanto previsto
dall'art.  7 della legge regionale n. 14/2007, ad acquisire materiale
rotabile,  anche  avvalendosi,  per l'espletamento delle procedure di
acquisto  ad  evidenza pubblica, dei soggetti gestori del servizio; a
tal  fine,  la  Regione  stipula  con  i  soggetti  medesimi apposita
convenzione che preveda l'acquisizione della proprieta' del materiale
rotabile direttamente in capo alla Regione stessa.
   2.  Il  materiale rotabile di cui al comma 1 puo' essere assegnato
in  concessione al gestore del Servizio ferroviario regionale, per un
periodo non superiore alla durata del contratto di servizio stipulato
col  gestore  medesimo,  con  provvedimento  del  direttore  generale
competente  in  materia  di  demanio  e  patrimonio,  su proposta del
direttore generale competente in materia di trasporti.
   3.   La  concessione  di  cui  al  comma  2  puo'  avvenire  senza
corrispettivo  di  canone  ed ogni onere, diretto o indiretto, per la
gestione  e  la conservazione del materiale medesimo, e' a carico del
concessionario. Le disposizioni contenute nella concessione integrano
il  contratto  di  servizio  stipulato  dalla Regione con il soggetto
gestore.
   4.  Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui alla legge regionale n. 21/2007.