Art. 22.
 Interventi per l'operativita' della Ferrovia Genova Casella S.r.l.)

   1.  Al  fine  di  garantire  l'operativita'  della Ferrovia Genova
Casella  S.r.l.  la  Giunta  regionale  e' autorizzata a compiere gli
adempimenti  necessari per la ricostituzione e l'aumento del capitale
sociale  con  la  sottoscrizione  di  quote fino ad un valore di euro
100.000,00   anche   utilizzando   le   risorse   all'uopo  destinate
nell'ambito del Fondo Investimenti Regionali, nonche' ad approvare le
modifiche statutarie.