Art. 22. Interventi per l'operativita' della Ferrovia Genova Casella S.r.l.) 1. Al fine di garantire l'operativita' della Ferrovia Genova Casella S.r.l. la Giunta regionale e' autorizzata a compiere gli adempimenti necessari per la ricostituzione e l'aumento del capitale sociale con la sottoscrizione di quote fino ad un valore di euro 100.000,00 anche utilizzando le risorse all'uopo destinate nell'ambito del Fondo Investimenti Regionali, nonche' ad approvare le modifiche statutarie.