Art. 23.
Modifiche  alla  legge  regionale  8  giugno  2006,  n.  15  (Norme e
 interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione)

   1.  All'art.  12,  comma  1,  della  legge regionale n. 15/2006 le
parole  «del  50  per cento» sono sostituite dalla parole «del 70 per
cento».
   2.  All'art.  12 della legge regionale n. 15/2006, dopo il comma 1
e' inserito il seguente:
   «1-bis.  Il  Piano regionale di cui all'art. 57 puo' prevedere, in
analogia  a quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in
materia  di  estinzione  di crediti e di rimborsi di modesta entita',
importi minimi di contributo liquidabili. Il contributo erogabile non
puo' comunque essere inferiore a euro 20,00.».
   3.  All'art.  41,  comma  4,  della  legge regionale n. 15/2006 le
lettere d-bis) e d-ter) sono soppresse.
   4.  La  disposizione  di cui al comma 3 produce i propri effetti a
decorrere   dal   primo  rinnovo  del  consiglio  di  amministrazione
dell'Azienda  regionale  per  i  servizi  scolastici  ed universitari
(ARSSU).
   5. All'art. 4 della legge regionale n. 15/2006, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente comma:
   «1-bis.  Le disposizioni di cui alla presente legge possono essere
estese  anche  agli  studenti  frequentanti  istituzioni  scolastiche
italiane  e  straniere  riconosciute  o  iscritte  nell'elenco di cui
all'art.   2,   comma   2,  della  legge  30  ottobre  1986,  n.  738
(Riconoscimento   del   diploma   di  baccellierato  internazionale),
mediante  apposita convenzione stipulata tra la Giunta regionale e le
istituzioni scolastiche interessate.».