Art. 23. Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme e interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) 1. All'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 15/2006 le parole «del 50 per cento» sono sostituite dalla parole «del 70 per cento». 2. All'art. 12 della legge regionale n. 15/2006, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il Piano regionale di cui all'art. 57 puo' prevedere, in analogia a quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia di estinzione di crediti e di rimborsi di modesta entita', importi minimi di contributo liquidabili. Il contributo erogabile non puo' comunque essere inferiore a euro 20,00.». 3. All'art. 41, comma 4, della legge regionale n. 15/2006 le lettere d-bis) e d-ter) sono soppresse. 4. La disposizione di cui al comma 3 produce i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per i servizi scolastici ed universitari (ARSSU). 5. All'art. 4 della legge regionale n. 15/2006, dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: «1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge possono essere estese anche agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche italiane e straniere riconosciute o iscritte nell'elenco di cui all'art. 2, comma 2, della legge 30 ottobre 1986, n. 738 (Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale), mediante apposita convenzione stipulata tra la Giunta regionale e le istituzioni scolastiche interessate.».