Art. 31.
             Disposizioni in materia di definanziamento

   1.  Per i progetti finanziati o cofinanziati con risorse regionali
senza  vincolo  di  destinazione,  per  i quali gli impegni regionali
siano  stati  assunti in data antecedente al 31 dicembre 2002 e per i
quali non sia stata effettuata la consegna dei lavori, viene disposta
la decadenza del finanziamento secondo i seguenti criteri:
    a)  definanziamento  automatico  immediato  degli  interventi  di
importo   pari   o   superiore   a   euro   100.000,00   in   assenza
dell'inserimento   nel   programma   triennale  dei  lavori  pubblici
dell'ente beneficiario alla data del 31 dicembre 2007;
    b)  definanziamento  automatico  immediato  degli  interventi  di
importo  inferiore  a  euro  l00.000,00  in caso di difformita' dalle
previsioni  degli  strumenti  urbanistici  vigenti o in assenza dello
studio di fattibilita' alla data del 31 dicembre 2007.
   2.  Ai soggetti beneficiari di finanziamenti per i progetti di cui
al  comma  1  che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, attestino mediante apposita dichiarazione il possesso
dei requisiti di cui alle lettere a) o b) del comma 1, e' concesso un
termine  di  dodici  mesi,  non  ulteriormente  prorogabile,  per  la
consegna lavori; detto termine decorre dalla comunicazione dell'esito
positivo  della  verifica  effettuata sulle dichiarazioni prodotte ed
alla  scadenza del medesimo si provvede al definanziamento automatico
dell'intervento qualora non sia stata effettuata la consegna lavori.
   3.  I  soggetti beneficiari di finanziamenti a carico del bilancio
regionale  che  abbiano  fruito  della  facolta'  di  sospensione del
termine  di  consegna  lavori  ai  sensi dell'art. 15, comma 3, della
legge  regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Regione Liguria "legge
finanziaria  2003")  e dell'art. 22, comma 3, della legge regionale 3
aprile  2007,  n.  15  (Disposizioni  per  la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  della  Regione  Liguria  "legge  finanziaria
2007"),  sono tenuti a comunicare alla Regione, entro sessanta giorni
dall'entrata  in vigore della presente legge, lo stato di avanzamento
delle    procedure    di   esproprio   e   la   tempistica   relativa
all'acquisizione  della  disponibilita' del bene immobile; l'omessa o
tardiva  comunicazione  comporta la decadenza della predetta facolta'
di sospensione del termine.
   4.  Per i progetti finanziati o cofinanziati con risorse regionali
con  vincolo  di  destinazione,  per  i quali siano stati assunti gli
impegni  entro  il  31  dicembre  2004  e  per  i quali non sia stata
effettuata  la consegna dei lavori da parte dei soggetti beneficiari,
e'  avviata  apposita  procedura  di  verifica  al  fine di accertare
l'effettiva realizzabilita' dell'intervento.
   5.   La   procedura   di   verifica   di  cui  al  comma  4  viene
successivamente  avviata  anche  per  gli  interventi  finanziati con
risorse vincolate con impegni a carico del bilancio regionale assunti
nel 2005 e nel 2006.
   6.  Per tutti i progetti finanziati con impegni di spesa regionale
assunti  fino  al  31  dicembre  2004, per i quali i lavori risultino
consegnati,  ma  di  cui  i  soggetti  beneficiari non abbiano ancora
trasmesso  la  rendicontazione,  e'  fatto  obbligo  agli  stessi  di
trasmettere  alla  Regione,  entro  sessanta  giorni  dall'entrata in
vigore della presente legge:
    a) lo stato di avanzamento lavori e la tempistica prevista per la
conclusione degli stessi, relativamente agli interventi in corso;
    b)  la rendicontazione finale, in ottemperanza alle norme vigenti
in materia, relativamente agli interventi conclusi.
   7.  L'obbligo per i soggetti beneficiari di finanziamenti a carico
del  bilancio  regionale  di  cui  al comma 6 deve essere ottemperato
entro  il  1° marzo 2009 per gli interventi finanziati con impegno di
spesa a carico del bilancio regionale assunto nel 2005 ed entro il 1°
marzo  2010  per  quelli il cui impegno sia stato assunto nel 2006. A
partire  dal  1° gennaio 2010 l'obbligo di cui al comma 6 deve essere
ottemperato entro il 1° marzo di ogni anno per tutti gli interventi i
cui termini di definanziamento previsti dalla legge scadono nell'anno
precedente.
   8. Dall'anno 2008 i soggetti attuatori beneficiari di investimenti
finanziati o cofinanziati con risorse a carico del bilancio regionale
debbono  procedere  alla  consegna dei lavori entro ventiquattro mesi
dalla  data  di  assunzione  dell'atto  di impegno del finanziamento,
fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali.
   9. Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 8 comporta il
definanziamento automatico dei progetti interessati.
   10.  Le  risorse  derivanti  da  decadenza  del finanziamento e da
rinunce  sono  reiscritte,  relativamente  ai  fondi  vincolati,  nel
bilancio  regionale  ai  sensi  degli  articoli  44  e 45 della legge
regionale  26  marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione
Liguria), e, nel rispetto della normativa statale, vengono utilizzate
per  il finanziamento di nuovi interventi nell'ambito delle procedure
di  programmazione  settoriali poste in essere dalla Regione Liguria,
con  priorita'  per  i progetti per i quali sia accertata l'immediata
cantierabilita'.
   11.  Dall'anno  2008,  per poter accedere a finanziamenti a carico
del  bilancio  regionale, e' fatto obbligo ai beneficiari di produrre
una  documentazione  tecnico-amministrativa  che  comprovi l'avvenuta
approvazione  di  un  progetto preliminare, ai sensi dell'art. 93 del
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n. 163 (Codice dei contratti
pubblici  relativi  a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
   12.  In  deroga  alla  normativa vigente, la Giunta regionale puo'
procedere ad una ridefinizione delle modalita' e delle percentuali di
erogazione  dei  finanziamenti;  in  ogni  caso,  l'erogazione  di un
eventuale  acconto  prima  della  consegna  lavori  non  puo'  essere
superiore  al  20 per cento dell'importo dell'opera ed e' finalizzata
alla  redazione  dei  livelli di progettazione funzionali all'appalto
dei  lavori,  alle  spese  tecniche  connesse  e  agli oneri relativi
all'acquisizione  delle  aree  e  degli immobili nonche' ad eventuali
indennizzi.
   13.  Le  modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
articolo  sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora
la  mancata consegna dei lavori derivi dall'esistenza di procedimenti
giudiziari in corso.