Art. 39.
Modifiche  alla  legge  regionale  16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione,
sviluppo,  valorizzazione  della  ricerca,  dell'innovazione  e delle
           attivita' universitarie e di alta formazione).

   1.  All'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 2/2007 le parole
da  «L'articolazione operativa» a «di cui all'art. 6» sono sostituite
dalle seguenti: «L'articolazione operativa del Programma triennale e'
demandata ad appositi atti della Giunta regionale.».
   2. L'art. 6 della legge regionale n. 2/2007 e' abrogato.
   3.  All'art.  21,  comma  3,  lettera  a) della legge regionale n.
2/2007,  le parole «e per la definizione del Piano operativo annuale,
di cui all'art. 6» sono soppresse.
   4.  All'art.  26,  comma  1,  lettera a), della legge regionale n.
2/2007,  le  parole  «nel  Piano  annuale d'attivita» sono sostituite
dalle  seguenti:  «negli  atti  operativi  della  Giunta regionale di
attuazione del programma triennale di cui all'art. 5.».
   5. All'art. 36, comma 1, della legge regionale n. 2/2007 le parole
«di  cui  al  regolamento  CE  69/2001  e  successive  integrazioni e
modificazioni» sono sostituite dalle parole «di cui al regolamento CE
15 dicembre 2006, n. 1998/2006».