Art. 39. Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attivita' universitarie e di alta formazione). 1. All'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 2/2007 le parole da «L'articolazione operativa» a «di cui all'art. 6» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolazione operativa del Programma triennale e' demandata ad appositi atti della Giunta regionale.». 2. L'art. 6 della legge regionale n. 2/2007 e' abrogato. 3. All'art. 21, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 2/2007, le parole «e per la definizione del Piano operativo annuale, di cui all'art. 6» sono soppresse. 4. All'art. 26, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 2/2007, le parole «nel Piano annuale d'attivita» sono sostituite dalle seguenti: «negli atti operativi della Giunta regionale di attuazione del programma triennale di cui all'art. 5.». 5. All'art. 36, comma 1, della legge regionale n. 2/2007 le parole «di cui al regolamento CE 69/2001 e successive integrazioni e modificazioni» sono sostituite dalle parole «di cui al regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006».