Art. 12.

        Nuove comunita' montane e comunita' montane soppresse



   1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge , le
comunita'   montane   della  Toscana  sono  costituite  negli  ambiti
territoriali  indicati  nell'allegato  B,  o  come  risultanti  dalle
eventuali modifiche di cui all'art. 13, comma 2.
   2. Il Presidente della Giunta regionale, con uno o piu' decreti di
cui  all'art.  5,  provvede  alla  costituzione delle nuove comunita'
montane  di  cui  al  comma  1,  in  continuita' giuridica con quelle
preesistenti. Per dette comunita' montane:
    a)  e'  disposta  la  costituzione  della conferenza dei sindaci;
l'assemblea  in  carica  e' adeguata ai comuni che risultano compresi
nell'ambito  della  comunita' montana; per i comuni che non sono gia'
rappresentati    nell'assemblea,    l'assemblea e'    integrata   dai
rappresentanti di cui all'articolo 7. comma 4;
    b)  O  disposto il rinnovo dell'assemblea, per tutte le comunita'
montane,  in  occasione  delle  elezioni  amministrative previste nel
2009, salvo il termine piu' breve previsto dal nuovo statuto;
    c)  il  presidente  e  gli  assessori  restano  in carica fino al
rinnovo   dell'assemblea,  salva  diversa  previsione  dello  statuto
vigente;  e'  comunque  disposto  il  rinnovo  del presidente e degli
assessori  a  seguito  del rinnovo dell'assemblea di cui alla lettera
b);
    d) non puo' essere disposta la sostituzione del singolo assessore
se non si e' provveduto a dare attuazione all'articolo 7, comma 9;
    e)  il  presidente, la giunta e l'assemblea in carica svolgono le
funzioni  e  i  compiti  previsti dallo statuto vigente, salvo quanto
previsto dalla lettera l);
    f)   la  conferenza  dei  sindaci  svolge  le  funzioni  previste
dall'articolo  7,  comma  8, relative alla proposta di nuovo statuto;
dall'entrata in vigore del nuovo statuto, svolge le altre funzioni da
questo previste in conformita' alla presente legge ;
    g) le norme dello statuto e i regolamenti della comunita' montana
preesistente  si  applicano,  in  via  transitoria.  per le parti non
contrastanti con la presente legge .
   3.  Il  nuovo  statuto  e' approvato entro il 1 marzo 2009, con il
procedimento previsto dall'articolo 6, comma 3.
   4.  Le  comunita' montane che alla data di entrata in vigore della
presente  legge risultano costituite negli ambiti territoriali di cui
all'allegato  C  sono  soppresse  e sono estinte nei termini e con le
modalita' previsti dall'articolo 14.
   5.  Dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge C fino
alla  data  di  adozione  del decreto di cui al comma 2, la comunita'
montana  esistente,  non rientrante tra quelle di cui all'allegato C,
continua ad operare sulla base della disciplina previgente.