Art. 12. Nuove comunita' montane e comunita' montane soppresse 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge , le comunita' montane della Toscana sono costituite negli ambiti territoriali indicati nell'allegato B, o come risultanti dalle eventuali modifiche di cui all'art. 13, comma 2. 2. Il Presidente della Giunta regionale, con uno o piu' decreti di cui all'art. 5, provvede alla costituzione delle nuove comunita' montane di cui al comma 1, in continuita' giuridica con quelle preesistenti. Per dette comunita' montane: a) e' disposta la costituzione della conferenza dei sindaci; l'assemblea in carica e' adeguata ai comuni che risultano compresi nell'ambito della comunita' montana; per i comuni che non sono gia' rappresentati nell'assemblea, l'assemblea e' integrata dai rappresentanti di cui all'articolo 7. comma 4; b) O disposto il rinnovo dell'assemblea, per tutte le comunita' montane, in occasione delle elezioni amministrative previste nel 2009, salvo il termine piu' breve previsto dal nuovo statuto; c) il presidente e gli assessori restano in carica fino al rinnovo dell'assemblea, salva diversa previsione dello statuto vigente; e' comunque disposto il rinnovo del presidente e degli assessori a seguito del rinnovo dell'assemblea di cui alla lettera b); d) non puo' essere disposta la sostituzione del singolo assessore se non si e' provveduto a dare attuazione all'articolo 7, comma 9; e) il presidente, la giunta e l'assemblea in carica svolgono le funzioni e i compiti previsti dallo statuto vigente, salvo quanto previsto dalla lettera l); f) la conferenza dei sindaci svolge le funzioni previste dall'articolo 7, comma 8, relative alla proposta di nuovo statuto; dall'entrata in vigore del nuovo statuto, svolge le altre funzioni da questo previste in conformita' alla presente legge ; g) le norme dello statuto e i regolamenti della comunita' montana preesistente si applicano, in via transitoria. per le parti non contrastanti con la presente legge . 3. Il nuovo statuto e' approvato entro il 1 marzo 2009, con il procedimento previsto dall'articolo 6, comma 3. 4. Le comunita' montane che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano costituite negli ambiti territoriali di cui all'allegato C sono soppresse e sono estinte nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 14. 5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge C fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2, la comunita' montana esistente, non rientrante tra quelle di cui all'allegato C, continua ad operare sulla base della disciplina previgente.