Art. 18. Piani di gestione delle zone di protezione speciale della Regione del Veneto facenti parte della Rete Ecologica Europea «Natura 2000» 1. In attesa di un'organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversita', al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie 92/43/CEE «Direttiva Habitat» e 79/409/CEE «Direttiva Uccelli» e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche» e successive modificazioni, le province, le comunita' montane e gli enti gestori delle aree naturali protette predispongono e adottano i piani di gestione previsti dalle misure di conservazione, individuate nella deliberazione di Giunta regionale n. 2371 del 27 luglio 2006, pubblicata nel BUR n. 76 del 2006, e contenute nell'allegato E della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 «Piano faunistico venatorio-regionale» per le zone di protezione speciale. 2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' e le procedure per la predisposizione ed adozione dei piani di gestione da parte dei soggetti di cui al comma 1 e quelle per l'approvazione dei suddetti piani da parte della Regione, l'individuazione degli elaborati di cui il piano di gestione si compone, le misure di salvaguardia e gli interventi sostitutivi, ferma restando la disciplina contenuta nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», con riguardo ai criteri per la redazione dei piani di gestione.