Art. 18.
Piani di gestione delle zone di protezione speciale della Regione del
   Veneto facenti parte della Rete Ecologica Europea «Natura 2000»

   1.  In  attesa  di  un'organica disciplina regionale dei compiti e
delle   funzioni   amministrative   in   materia   di   tutela  della
biodiversita',  al  fine  di  dare attuazione agli obblighi derivanti
dalle   direttive   comunitarie   92/43/CEE   «Direttiva  Habitat»  e
79/409/CEE  «Direttiva  Uccelli»  e  dal decreto del Presidente della
Repubblica  8  settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione
della  direttiva  92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali   e   seminaturali,   nonche'  della  flora  e  della  fauna
selvatiche»  e  successive  modificazioni,  le province, le comunita'
montane e gli enti gestori delle aree naturali protette predispongono
e   adottano   i   piani   di   gestione  previsti  dalle  misure  di
conservazione, individuate nella deliberazione di Giunta regionale n.
2371  del  27  luglio  2006,  pubblicata  nel  BUR  n. 76 del 2006, e
contenute  nell'allegato E della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1
«Piano  faunistico  venatorio-regionale»  per  le  zone di protezione
speciale.
   2.  La  Giunta  regionale,  entro  sessanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge, definisce le modalita' e le procedure
per la predisposizione ed adozione dei piani di gestione da parte dei
soggetti  di  cui al comma 1 e quelle per l'approvazione dei suddetti
piani da parte della Regione, l'individuazione degli elaborati di cui
il  piano  di  gestione  si  compone, le misure di salvaguardia e gli
interventi  sostitutivi,  ferma  restando la disciplina contenuta nel
decreto  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3
settembre  2002  «Linee  guida per la gestione dei siti Natura 2000»,
con riguardo ai criteri per la redazione dei piani di gestione.