Art. 23.
                              Personale

   1.  Laziodisu  ha  un  proprio  personale,  determinato  nella sua
consistenza  numerica  e  funzionale  in  relazione alle attivita' di
propria  competenza e di competenza delle Adisu, iscritto in un ruolo
unico, istituito presso l'apposita struttura organizzativa centrale.
   2.  La  dotazione  organica complessiva di Laziodisu, adottata con
deliberazione  del  consiglio  di  amministrazione, in conformita' ai
criteri del regolamento di cui all'art. 20, comma 3, previo confronto
con  le  organizzazioni sindacali aziendali, e' articolata sulla base
del  fabbisogno  di personale delle strutture centrali di Laziodisu e
delle  strutture  decentrate  delle  Adisu,  in  relazione ai diversi
profili   professionali,   tenendo  conto  delle  specifiche  realta'
universitarie di riferimento e delle dimensioni operative delle Adisu
stesse.   La   dotazione  organica  e'  trasmessa,  per  la  relativa
approvazione, alla giunta regionale.
   3.  Ai  dirigenti  e  al  personale  di Laziodisu e delle Adisu si
applicano  gli  istituti attinenti allo stato giuridico ed economico,
nonche'   previdenziale   ed   assistenziale,   rispettivamente,  dei
dirigenti  e  dei  dipendenti  regionali,  cosi'  come  previsto  dai
contratti    collettivi    nazionali    di    lavoro   del   comparto
Regioni-Autonomie locali.