Art. 23. Personale 1. Laziodisu ha un proprio personale, determinato nella sua consistenza numerica e funzionale in relazione alle attivita' di propria competenza e di competenza delle Adisu, iscritto in un ruolo unico, istituito presso l'apposita struttura organizzativa centrale. 2. La dotazione organica complessiva di Laziodisu, adottata con deliberazione del consiglio di amministrazione, in conformita' ai criteri del regolamento di cui all'art. 20, comma 3, previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali, e' articolata sulla base del fabbisogno di personale delle strutture centrali di Laziodisu e delle strutture decentrate delle Adisu, in relazione ai diversi profili professionali, tenendo conto delle specifiche realta' universitarie di riferimento e delle dimensioni operative delle Adisu stesse. La dotazione organica e' trasmessa, per la relativa approvazione, alla giunta regionale. 3. Ai dirigenti e al personale di Laziodisu e delle Adisu si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonche' previdenziale ed assistenziale, rispettivamente, dei dirigenti e dei dipendenti regionali, cosi' come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.