Art. 10.

                    Elenco regionale delle piste

   1.   E'  istituito,  presso  l'Assessorato  regionale  competente,
l'elenco regionale delle piste di cui all'art. 4, comma 2, lettere a)
e b).
   2. Nell'elenco regionale delle piste sono indicate:
    a) le piste classificate ai sensi dell'art. 6;
    b) le generalita' del gestore e del direttore delle piste.
   3.  La  redazione,  gestione e aggiornamento dell'elenco regionale
delle  piste  sono  curati dai competenti uffici regionali sulla base
delle indicazioni comunicate dal gestore.