Art. 10. Elenco regionale delle piste 1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale competente, l'elenco regionale delle piste di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b). 2. Nell'elenco regionale delle piste sono indicate: a) le piste classificate ai sensi dell'art. 6; b) le generalita' del gestore e del direttore delle piste. 3. La redazione, gestione e aggiornamento dell'elenco regionale delle piste sono curati dai competenti uffici regionali sulla base delle indicazioni comunicate dal gestore.