Art. 11. Commissione tecnicoconsultiva per le aree sciabili 1. E' istituita la Commissione tecnicoconsultiva per le aree sciabili, quale organo tecnico dell'amministrazione regionale in materia. 2. Fanno parte della Commissione: a) quattro dirigenti dei settori regionali competenti; b) un rappresentante dei comuni di competenza territoriale; c) un esperto designato dall'Associazione piemontese esercenti impianti a fune o un rappresentante dell'Associazione piemontese enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati; d) un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci; e) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato operanti nel soccorso piste; f) un rappresentante del Collegio regionale Guide Alpine italiane; g) un rappresentante della FISI; h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, presenti nella Regione e firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il trasporto a fune; i) un rappresentante del servizio medico di emergenza sanitaria territoriale 118; j) un esperto designato dal Club Alpino Italiano (CAI) Piemonte. 3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Commissione e' presieduta da un dirigente regionale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale regionale. 4. La Commissione esprime parere motivato sulla domanda di classificazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, accertando la conformita' della domanda medesima rispetto ai parametri di cui all'art. 8. 5. I pareri della Commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parita' prevale il voto del Presidente. 6. Ai lavori della Commissione possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole questioni. La Commissione, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, puo' effettuare, comunque entro i termini previsti, ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate dalla richiesta di classificazione. 7. Ai componenti della Commissione estranei all'amministrazione regionale e' corrisposto un rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con le modalita' previste dalle norme in vigore per il personale regionale.