Art. 11.

         Commissione tecnicoconsultiva per le aree sciabili

   1.  E'  istituita  la  Commissione  tecnicoconsultiva  per le aree
sciabili,  quale  organo  tecnico  dell'amministrazione  regionale in
materia.
   2. Fanno parte della Commissione:
    a) quattro dirigenti dei settori regionali competenti;
    b) un rappresentante dei comuni di competenza territoriale;
    c)  un  esperto  designato dall'Associazione piemontese esercenti
impianti a fune o un rappresentante dell'Associazione piemontese enti
gestori  di  piste  di  sci  di fondo o suo delegato, a seconda degli
argomenti trattati;
    d) un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci;
    e)   un   rappresentante  delle  organizzazioni  di  volontariato
operanti nel soccorso piste;
    f)   un   rappresentante  del  Collegio  regionale  Guide  Alpine
italiane;
    g) un rappresentante della FISI;
    h)  un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative, presenti nella Regione e firmatarie del
contratto  collettivo  nazionale  di lavoro (CCNL) per il trasporto a
fune;
    i)  un  rappresentante del servizio medico di emergenza sanitaria
territoriale 118;
    j) un esperto designato dal Club Alpino Italiano (CAI) Piemonte.
   3.  I  componenti  sono  nominati con decreto del Presidente della
Giunta  regionale.  La  Commissione  e'  presieduta  da  un dirigente
regionale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da
personale regionale.
   4.  La  Commissione  esprime  parere  motivato  sulla  domanda  di
classificazione  entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento,
accertando   la   conformita'  della  domanda  medesima  rispetto  ai
parametri di cui all'art. 8.
   5.  I pareri della Commissione sono assunti con il voto favorevole
della  maggioranza dei presenti ed in caso di parita' prevale il voto
del Presidente.
   6.  Ai lavori della Commissione possono essere invitati tecnici ed
esperti,  il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di
singole  questioni.  La  Commissione, ai fini dell'espletamento delle
sue  funzioni,  puo'  effettuare,  comunque entro i termini previsti,
ispezioni  e  sopralluoghi  sulle aree interessate dalla richiesta di
classificazione.
   7.  Ai  componenti  della Commissione estranei all'amministrazione
regionale  e' corrisposto un rimborso di eventuali spese di trasferta
nella misura e con le modalita' previste dalle norme in vigore per il
personale regionale.